La Cassazione boccia la moglie del noto medico: «No al cognome dell'ex marito dopo il divorzio senza un interesse motivato»

Giovedì 20 Gennaio 2022 di Angela Pederiva
Ivana Trump

TRIESTE - Ivana Trump e Angela Merkel? Casi magari validi per gli ordinamenti degli Stati Uniti e della Germania, ma tutt'altro che scontati in Italia, dove la possibilità per una donna di continuare a utilizzare il cognome del marito anche dopo il divorzio costituisce un'eccezione che deve essere adeguatamente motivata in giudizio.

A dirlo è una sentenza della Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'ex moglie di un noto medico di Trieste.


LA VICENDA

La signora si è rivolta alla Suprema Corte dopo che i giudici prima del Tribunale e poi dell'Appello avevano rigettato la sua pretesa. Secondo la sua tesi, i magistrati giuliani non avevano «considerato che detto cognome era divenuto parte integrante dell'identità personale, sociale e di vita di relazione», per lei «che da oltre 25 anni, ossia ben oltre la metà della sua esistenza, era conosciuta nella città ove vive solo con il cognome dell'ex marito». Inoltre nell'istanza veniva lamentato il fatto che la Corte d'Appello avesse «errato anche nel non considerare l'assenza assoluta di pregiudizio per il marito dall'utilizzo del cognome di quest'ultimo» da parte della donna, «persona socialmente stimata e apprezzata».


L'ORIENTAMENTO

Ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso «inammissibile». Il collegio «intende dare continuità», infatti, all'orientamento secondo cui «l'aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio». Da questo punto di vista, «l'eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale» e richiede che ricorra «il presupposto dell'interesse meritevole di tutela dell'ex coniuge». Annotano gli ermellini: «Tale disciplina è frutto del principio cui l'ordinamento familiare è ispirato e che privilegia la coincidenza fra denominazione personale e status, sicché la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa».


IL DIRITTO

Anche perché «il perdurante uso del cognome maritale» potrebbe «costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale (...), un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente». Dunque il cognome spetterebbe semmai alla nuova consorte. Quanto alla signora di Trieste, per i giudici non può certo essere considerato «interesse davvero meritevole di tutela» quello «derivante dalla notorietà dell'ex marito». Il medico in questione sarà anche famoso, ma «l'identità personale» di una donna è altro.

 

Ultimo aggiornamento: 08:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci