Veneto Banca, sentenza choc:il giudice annulla il mutuo fatto per acquisire azioni dell'istituto

Venerdì 15 Maggio 2020 di Denis Barea
Prima sentenza che annulla un mutuo fatto per acquisire azioni di Veneto Banca
TREVISO Con una sentenza destinata a far discutere, accogliendo un ricorso degli avvocati Marco Portantiolo e Gianaluca Puglisi, la Terza sezione del Tribunale Civile di Treviso ha dichiarato nullo un contratto di mutuo finalizzato a erogare un finanziamento a un cliente di Veneto Banca per l'acquisto di azioni dell'istituto di credito.
È la prima pronuncia in questo senso e apre uno scenario del tutto nuovo a chi si trova ancora oggi nelle condizioni di dover ripagare una apertura di credito, fatta con lo scopo di trovare la liquidità necessaria per comperare i titoli che però alla fine non varranno nulla, non tanto all'ex popolare finita in liquidazione quanto a Intesa San Paolo, che ora dovrà ripagare le rate già versate più gli interessi.
IL PRINCIPIO
Il caso, discusso il 5 maggio scorso davanti al giudice Andrea Valerio Cambi, mette un punto fermo sulle questione delle cosiddette baciate di Veneto Banca, ribadendo il principio secondo cui un istituto di credito non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni. «Trattasi - si legge nella sentenza - di una norma di ordine pubblico economico, essendo chiaramente finalizzata a impedire condotte rivolte a dissimulare i risultati economici della società, annacquandone il patrimonio mediante le sottoscrizioni di azioni collocate utilizzando risorse non messe a disposizione dal socio bensì dalla società stessa».
LA VICENDA
La vicenda risale al 2014 e ha come oggetto un contratto di leasing stipulato con la Claris spa, società strumentale di Veneto Banca con cui un commercialista di Castelfranco aveva sottoscritto nel 2009 una locazione finanziaria per una sede dell'ufficio, il tutto per un valore di 767mila euro, con opzione d'acquisto di altri 128mila euro. Mentre lo studio pagava regolarmente le rate uno degli associati, decidendo di recedere dalla compagine societaria, aveva deciso di cedere le proprie quote alla moglie del commercialista chiedendo la liberazione dalla garanzia prestata a sostegno del contratto di leasing. 
LA TRATTATIVA
Ne scaturisce una trattativa con l'istituto di credito che, alla luce del cambio, pretende ulteriori garanzie. Dove trovare questi soldi? Il direttore della filiale di Castelfranco Veneto della ex popolare una soluzione la ha: far comperare al commercialista 170mila euro di azioni Veneto Banca e costituirci sopra un pegno. E per finalizzare l'acquisto arriva la baciata: i soldi sono il risultato di un mutuo dell'importo di 200mila euro messo al 31 dicembre del 2013 sull'abitazione del noto professionista, casa che al tempo condivideva con la madre, rientrati alla banca il 13 gennaio del 2014 sotto forma di richiesta d'acquisto di 4.172 azioni di Veneto Banca. Pagati i primi due anni però il valore delle azioni precipitano, fino ad atterrare in prossimità dello zero alla data di messa in liquidazione di Veneto Banca e il passaggio delle posizione attive a Intesa San Paolo. E il commercialista, fatti due conti, si ritrova a saldare solo debiti. La sentenza, che nel definire la posizione di Intesa è molto tecnica quanto puntuale, ribadisce che esiste un «divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie in quanto la diretta dell'effettività del patrimonio sociale ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Né consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione bancaria, atteso che assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie». «Nel caso di specie - conclude nelle sua motivazioni il giudice Cambi - emerge la violazione della citata norma da parte di Veneto Banca, la quale non si è soltanto limitata a finanziare l'acquisto di proprie azioni da parte dell'attore ma ha di fatto indotto quest'ultimo al loro acquisto nella rinegoziazione delle garanzie personali accessorie al rapporto di locazione finanziaria». 
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