Assicurazioni chiedono indietro i soldi ma il giudice dice di no: la sentenza per il caso dell'imprenditore Giorgio Panto, morto in un incidente aereo

Martedì 21 Dicembre 2021 di Paolo Calia
Giorgio Panto, il giudice dice no alla restituzione dei premi assicurativi
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SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Gli eredi di Giorgio Panto, deceduto nel 2006 dopo lo schianto nella laguna veneziana dell'elicottero che stava pilotando, non dovranno restituire le indennità ottenute dalle compagnie di assicurazione. Lo ha deciso la corte di Cassazione mettendo così fine a un braccio di ferro legale che andava avanti dal 2008. I figli dell'imprenditore ed editore televisivo - Kristian, Elisa e Thomas Panto - il 14 maggio 2007 incassavano le indennità prevista dalla polizza contro gli infortuni derivanti dal pilotaggio di voli per turismo stipulata all'epoca con Spa Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni di Trieste e Vittoria Assicurazioni Spa. Somme di tutto rilievo: 450mila euro in un caso e 300mila nell'altro. E gennaio 2008 però la compagnia Sasa scopriva il contenuto di una relazione tecnica, chiesta dal sostituto Procuratore di Venezia che si era occupato delle indagini sull'incidente, in cui si affermava che dagli esami tossicologici effettuati sulla vittima emergeva un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalle normative e - si legge nella sentenza - del tutto incompatibile con il pilotaggio di un elicottero nonché che alla produzione dell'evento aveva concorso la decisione della vittima di intraprendere e proseguire il volo in condizioni di visibilità ridotta.


Restituzione del premio assicurativo

Novità più che sufficienti per convincere le due compagnie a chiedere la restituzione delle indennità erogate. Ma i figli si opposero, dando vita a un contenzioso durato 13 anni e passato per tre gradi di giudizio. Ogni giudice ha però sempre dato ragione ai figli, sottolineando che le compagnie non avevano diritto a chiedere la restituzione di nulla. E per un motivo molto semplice: prima dell'erogazione delle somme di denaro i contenuti della relazione tecnica, e il tasso alcolemico di Panto, era una notizia già nota, diffusa e commentata anche dai media.

Già la Corte d'Appello aveva infatti evidenziato che Sui principali quotidiani veneti era stata pubblicata la notizia, prima della conclusione della transazione, che gli esami tossicologici avessero evidenziato che la vittima avesse assunto alcool prima di pilotare l'elicottero. Ed Escludeva che al perito, nominato dalle compagnie assicuratrici per istruire la pratica, fosse stata negata la possibilità di avere accesso agli atti d'indagine.


La sentenza e le motivazioni

Per la Cassazione, inoltre è fondamentale un altro aspetto: L'errore sarebbe rappresentato dal fatto che, ai fini dell'annullabilità della transazione, è richiesta la scoperta di documenti comprovanti che una delle parti non aveva alcun diritto e non la mera consapevolezza dell'infondatezza delle pretese non accompagnata dalla disponibilità di alcun supporto documentale. L'esistenza della relazione del tecnico incaricato dal PM era stata scoperta solo otto mesi dopo la stipulazione della transazione, come comprovato dai capitoli di prova per testi articolati con l'atto di citazione, la cui corrispondenza al vero non sarebbe stata, né in sede di costituzione in giudizio né successivamente, contestata dagli eredi Panto.

Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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