Nuova ordinanza per il Veneto zona bianca: valida da lunedì 7 giugno Regole, chi riapre, divieti

Sabato 5 Giugno 2021 di Redazione web
Tutte le regole delle riaperture nell'ordinanza della Regione Veneto, comprese quelle per gli impianti di risalita

VENEZIA - Nuova ordinanza in Veneto per regolamentare la zona bianca. Luca Zaia ha firmato il provvedimento che è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, sarà valido da lunedì 7 giugno 2021.

La nuova ordinanza della Regione Veneto con tutte le riaperture previste per lunedì 7 giugno: il testo contiene le regole per ristorazione, impianti sportivi, discoteche.

impianti di risalita ad uso turistico, sagre, convegni ed eventi in generale.

Cosa riapre in Veneto da lunedì 7 giugno?

In seguito all'ingresso del Veneto in "zona bianca" riaprono i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; le piscine e centri natatori in impianti coperti; i centri benessere e termali. Si potranno fare feste private, matrimoni e cerimonie religiose all'aperto e al chiuso. Per quanto riguarda i ristoranti, pranzi e cene, anche al chiuso. Via libera alle fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; aperti anche sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nonché i corsi di formazione. Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applica quanto previsto dal decreto nazionale, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate alle altre. L'utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla, deve rispettare i limiti sul numero dei passeggeri.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO

ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

Su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo
viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie); - piscine e centri natatori in impianti coperti; - centri benessere e termalifeste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; - attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; - fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; - eventi sportivi aperti al pubblico; - sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; - corsi di formazione.

RISTORAZIONE AL CHIUSO

Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

 Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

IMPIANTI DI RISALITA

Il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali.

A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.  Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto.

 Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori  dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica.

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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