Linea dura degli industriali: «I dipendenti no vax sono un pericolo per gli altri, servono nuove regole»

Giovedì 1 Luglio 2021 di Davide Piol
Operai vaccinati e non devono convivere
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BELLUNO -I datori di lavoro (pubblici e privati) possono imporre ai propri dipendenti la vaccinazione? Quali sono le conseguenze nell'ipotesi di rifiuto? E ancora: e possibile, per il datore di lavoro, impedire l'accesso ai locali aziendali per i dipendenti che abbiano deciso di non vaccinarsi? Sono solo alcune delle domande che Innocenzo Megali, avvocato e consulente del lavoro (nonché legale delle case di riposo in entrambi i ricorsi no-vax depositati in tribunale a Belluno), sta ricevendo dalle aziende bellunesi ma non solo. È il tema caldo del momento.

OBBLIGO VACCINALE
L'obbligo vaccinale, per ora, esiste solo per gli esercenti le professioni sanitari e questo non facilita le aziende che, in alcuni casi, non sanno come comportarsi. «Siamo seriamente preoccupati - fa sapere la presidente degli industriali bellunesi Lorraine Berton - Soprattutto per questa variante Delta che dicono essere più contagiosa.

Per le aziende servono direttive serie, chiare e senza compromessi per gestire la situazione con tranquillità». È palpabile, tra gli industriali, la necessità di ripartire ai ritmi pre-covid. Però occorrono comportamenti responsabili: «Non possiamo più scherzare - continua Berton - Il datore di lavoro deve poter tutelare i propri dipendenti, soprattutto chi è stato serio verso se stesso e gli altri. Il mio appello è sempre lo stesso: vaccinatevi».

IL CODICE CIVILE
Addentriamoci ora nell'ambito legale per capire quali sono i paletti entro cui le aziende possono muoversi. Per gli operatori sanitari, come sappiamo, il legislatore è intervenuto di recente con il decreto 44 del primo aprile, convertito in legge lo scorso 28 maggio, stabilendo che chi non si vaccina deve essere sospeso (purché non presenti condizioni cliniche avverse). Il problema si pone per i lavoratori e i settori al di fuori dell'ambito sanitario. L'avvocato Megali, a questo proposito, spiega che «l'introduzione del decreto non preclude l'operatività dell'articolo 2087 del Codice Civile e delle disposizioni del decreto 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro». In fondo l'aveva ribadito anche il giudice del lavoro Anna Travia nell'ordinanza con cui era stato rigettato il primo ricorso no-vax: per il datore di lavoro vige l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti, in cui non può non essere incluso il vaccino anti-covid. Perciò, sottolinea il legale, «la permanenza sul luogo di lavoro dei dipendenti, le cui mansioni comportano un contatto continuo con altre persone e quindi l'esposizione degli stessi a un elevato rischio di essere contagiati e contagiare, determinerebbe a carico del datore di lavoro la violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile».

IL MEDICO AZIENDALE
Fin qui, è tutto chiaro. Ma se il datore di lavoro rischia di violare il Codice Civile come deve comportarsi? Di recente si è espresso sull'argomento anche il garante della privacy, ribadendo che il medico competente è «l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla mansione specifica». Nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale-locale e lo specifico contesto lavorativo, spetta a lui «emettere giudizi di idoneità parziale o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione di eguale efficacia)». Ne consegue che il datore di lavoro può soltanto venire a conoscenza del giudizio d'idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente e nient'altro. «Qualora venga espresso specifica Megali un giudizio d'inidoneità alla mansione specifica, dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza».
 

Ultimo aggiornamento: 3 Luglio, 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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