Antenna Vodafone: il giudice condanna la società che ora dovrà risarcire l'affitto al Comune di Borgo Valbelluna

Domenica 14 Agosto 2022 di Federica Fant
Antella per la telefonia

BORGO VALBELLUNA - La compagnia telefonica non paga l’affitto del terreno per l’antenna e il Tribunale di Belluno dà ragione al Comune di Borgo Valbelluna, condannando la società Infrastrutture wireless italiane (Inwit) a versare il dovuto e a pagare le spese legali per quasi 14mila euro.  Ammontano a 40mila euro i soldi che la società dovrà versare al Comune, importo che comprende la rivalutazione e gli interessi: era la somma che il creditore aveva già chiesto tramite procedura coattiva scattata nell’agosto 2020. Ma l’azienda Inwit, subentrata ad un’altra, si era opposta costringendo così il Comune proprietario del terreno a resistere in giudizio nella causa civile. 
La Inwit si appellava al fatto che ci sono normative secondo cui il terreno sarebbe assoggettabile soltanto alla tassazione Cosap, ovvero il canone dell’occupazione degli spazi pubblici. «Non è un terreno soggetto a Cosap quindi noi rivendichiamo quello che era il contenuto del contratto di affitto e pretendiamo ovviamente ristoro di tutto quello che era il canone di affitto», aveva sostenuto il sindaco Stefano Cesa. Motivi che ha sostenuto anche nella causa che si è svolta in Tribunale a Belluno e dove il municipio era rappresentato dagli avvocati Enrico Gaz del Foro di Venezia ed Alberto Gaz del Foro di Padova. Inwit era difesa dall’avvocato Francesca Mantovan del Foro di Padova. La vicenda nasce dal contratto datato 11.7.2001, con cui l’allora Comune di Trichiana concedeva in locazione alla società Omnitel Pronto Italia Spa (poi divenuta Vodafone Italia s.p.a.) «una porzione di terreno di sua proprietà avente superficie di mq 76,95 ubicato presso l’area di pertinenza del magazzino comunale, in località Cavassico Inferiore». In particolare, nel contratto veniva previsto un canone di 15 milioni di lire annui (poi convertiti in euro) da pagarsi in due rate semestrali anticipate. Nel 2018 Vodafone chiedeva al Comune di uniformarsi a quanto avveniva già in altre parti d’Italia, in base all’interpretazione data a una norma della Comunità europea: la telefonia va considerata come “servizio pubblico” e quindi un Comune non può chiedere il pagamento di alcuna concessione. La Vodafone si limitava quindi a pagare la Cosap, ovvero la tassa per l’occupazione del suolo pubblico ignorando il canone previsto nel contratto stipulato dalla società che l’aveva preceduta. Il Comune però non ci sta e intima Inwit (subentrata nel contratto a Vodafone) di pagare e Inwit impugna l’atto arrivato poi di fronte al giudice civile Umberto Giacomelli del Tribunale di Belluno. Nelle scorse settimane è arrivata la sentenza che dà pienamente ragione al Comune. Il giudice ha sottolineato come il presupposto per l’applicazione delle norme citate da Vodafone sia che l’area su cui insiste l’installazione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. «Mentre - ricorda il giudice -, nel caso in cui l’area sia ricompresa nel patrimonio “disponibile”, l’atto con il quale l’Ente locale ne conceda il godimento a terzi è un normale contratto di locazione». «L’area in cui si trova la stazione radio è costituita da una porzione recintata di un piazzale, posta a circa 15 metri da un magazzino comunale. Non sussiste, pertanto, il “doppio requisito” (soggettivo e oggettivo) affinché il bene possa rivestire il carattere pubblico e non può essere ricondotto nell’ambito del patrimonio indisponibile dell’Ente», conclude Giacomelli, condanna l’azienda «alla prestazione della polizza fideiussoria in favore del Comune per l’importo di euro 12.350,00» e spese legali per euro 13.667,00.

Ultimo aggiornamento: 08:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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