Il Tar ancora contro i sindaci bellunesi: «Ha ragione Italgas»

Sabato 17 Aprile 2021 di Andrea Zambenedetti
Lavori alla rete del gas


BELLUNO - E due. Ieri mattina il Tribunale amministrativo del Veneto ha accolto il ricorso di Italgas contro i soci pubblici di Bim infrastrutture, guidati dal Comune di Feltre.

Un provvedimento che allunga di altre quattordici pagine la saga della giustizia amministrativa per l'affidamento della rete del gas. Un braccio di ferro tra 42 Comuni della provincia (capitanati da piazzetta delle Biade) e la stazione appaltante: il Comune di Belluno. Una conferma che arriva dopo il pronunciamento dello scorso 20 dicembre (sempre firmato dalla presidente Maddalena Filippi) che già dava torto ai 42 primi cittadini. A gara praticamente terminata i sindaci chiedevano di revocare alla stazione appaltante l'incarico. Obiettivo: rinviare l'apertura delle buste, perché il bando avrebbe sottostimato di 15 milioni di euro il valore delle reti. Un braccio di ferro - è cronaca di queste ore - che avrebbe visto travalicare dai loro compiti (secondo l'ipotesi degli inquirenti) il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, l'amministratore unico di Bim Infra (e sindaco di Quero) Bruno Zanolla e il direttore tecnico della stessa società (ed ex senatore) Giovanni Piccoli. Ora accusati di turbativa d'asta per aver fatto pressioni sulla responsabile del procedimento e cercando i contatti con i funzionari del ministero dello Sviluppo.


UN PASSO INDIETRO
La vicenda è tutt'altro che semplice. Ieri mattina il Tribunale ha in sostanza affermato che il ritiro della delega alla Stazione appaltante disposto dai Comuni non ha valore giuridico e che a contestare il valore delle reti (Vir) doveva essere eventualmente Bim. Quattro le contestazioni mosse da Italgas che, pur avendo presentato la migliore offerta, non si è vista assegnare le reti in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato prevista per il prossimo 7 ottobre. Nelle motivazioni il Tribunale ribadisce più di qualche concetto finito anche al centro dell'inchiesta penale chiusa dalla procura di Belluno: «La revoca della delega, nonostante il nomen iuris utilizzato - scrive il giudice - finisce per costituire in realtà nulla di più di un atto di controllo ed indirizzo esercitato dall'assemblea dei Sindaci nei confronti della stazione appaltante, che ha rilievo sotto il profilo politico ed istituzionale, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti». Proprio per questa ragione, ribadisce che non «potrebbe impedire la rituale conclusione della procedura di gara mediante l'affidamento al soggetto primo classificato».


IL NODO
Ma è nell'accogliere il secondo motivo che il Tar mette una pietra miliare nell'intera vicenda e costituendo anche un possibile punto di contatto con la vicenda penale: «Deve essere rilevato - scrive il Tar - che i provvedimenti adottati dai Comuni sono volti a tutelare non già una posizione ad essi strettamente riferibile, ma, a ben vedere, un mero interesse di matrice economica, pertinente alla sola Società partecipata (Bim)». Insomma, secondo il tribunale amministrativo quei provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali: «Appaiono sviati, in quanto orientati a proteggere esclusivamente l'integrità patrimoniale della società partecipata: fine che ben avrebbe potuto essere perseguito da quest'ultima, titolare del diritto alla corresponsione del valore di rimborso».
 

Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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