BELLUNO - E due. Ieri mattina il Tribunale amministrativo del Veneto ha accolto il ricorso di Italgas contro i soci pubblici di Bim infrastrutture, guidati dal Comune di Feltre.
UN PASSO INDIETRO
La vicenda è tutt'altro che semplice. Ieri mattina il Tribunale ha in sostanza affermato che il ritiro della delega alla Stazione appaltante disposto dai Comuni non ha valore giuridico e che a contestare il valore delle reti (Vir) doveva essere eventualmente Bim. Quattro le contestazioni mosse da Italgas che, pur avendo presentato la migliore offerta, non si è vista assegnare le reti in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato prevista per il prossimo 7 ottobre. Nelle motivazioni il Tribunale ribadisce più di qualche concetto finito anche al centro dell'inchiesta penale chiusa dalla procura di Belluno: «La revoca della delega, nonostante il nomen iuris utilizzato - scrive il giudice - finisce per costituire in realtà nulla di più di un atto di controllo ed indirizzo esercitato dall'assemblea dei Sindaci nei confronti della stazione appaltante, che ha rilievo sotto il profilo politico ed istituzionale, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti». Proprio per questa ragione, ribadisce che non «potrebbe impedire la rituale conclusione della procedura di gara mediante l'affidamento al soggetto primo classificato».
IL NODO
Ma è nell'accogliere il secondo motivo che il Tar mette una pietra miliare nell'intera vicenda e costituendo anche un possibile punto di contatto con la vicenda penale: «Deve essere rilevato - scrive il Tar - che i provvedimenti adottati dai Comuni sono volti a tutelare non già una posizione ad essi strettamente riferibile, ma, a ben vedere, un mero interesse di matrice economica, pertinente alla sola Società partecipata (Bim)». Insomma, secondo il tribunale amministrativo quei provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali: «Appaiono sviati, in quanto orientati a proteggere esclusivamente l'integrità patrimoniale della società partecipata: fine che ben avrebbe potuto essere perseguito da quest'ultima, titolare del diritto alla corresponsione del valore di rimborso».