«Quell'autovelox non è omologato». E il giudice annulla tutte le multe

Venerdì 21 Maggio 2021 di Davide Piol
Autovelox "sotto accusa" per mancata omologazione (Foto archivio)
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QUERO VAS - Autovelox non omologato: multa illegittima. Lo ha stabilito il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, dando così ragione alla donna che tramite l’avvocato Fabio Capraro aveva impugnato due verbali di contestazione della polizia locale di Quero, quello del 28 luglio e quello del 7 agosto 2020.
Con il ricorso del 5 dicembre scorso, il legale chiedeva la sospensione e l’annullamento delle due multe per una serie di motivi: insussistenza della condotta materiale (assenza di prova); assenza di omologazione dell’apparecchio da parte del ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in avanti Mise); assenza di indicazione, nei verbali, del tratto di strada sul quale era posizionato l’apparecchio di misurazione della velocità; assenza di prova circa la marcatura “Ce” dell’apparecchio stesso.

Il giudice, in realtà, si è fermato al motivo due fornendo una lunga spiegazione della differenza tra omologazione e approvazione.

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LE MOTIVAZIONI

«Stando a quanto previsto dalla normativa in materia – si legge nelle motivazioni – l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in laboratorio. La semplice approvazione, invece, risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento». Insomma due procedure che non possono essere confuse. In linea generale, quindi si ricorre all’omologazione quando è necessario attestare che il prototipo di un determinato apparecchio (come l’autovelox) risponda alle caratteristiche richieste da regolamento. Mentre sarà sufficiente l’approvazione qualora il regolamento non indichi caratteristiche o prescrizioni particolari cui attenersi. «Discutendosi di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità – continua il giudice – si deve ritenere prevalente l’esigenza di garantire che i prototipi degli stessi, prima di essere commercializzati e posti concretamente in uso, siano stati sottoposti a precise verifiche tecniche ed esami di laboratorio che attestino precisione e affidabilità. Verifiche ed esami che sono il presupposto della procedura di omologazione da parte del Mise». A questa poi, se previsto, potrà seguire l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Siccome i verbali impugnati facevano riferimento soltanto all’approvazione del Mit, sono stati dichiarati dal giudice illegittimi e il ricorso è stato accolto. Sempre di multe si parla ma questa a volta, a essere impugnata, è stata una sanzione effettuata tramite lo “scout speed” di Feltre. C.L., di San Vendemiano, si è rivolto all’avvocato Fabio Capraro e il giudice di Pace gli ha dato ragione. La multa è illegittima perché “vige l’obbligo di preventiva segnalazione anche per questi dispositivi mobili, perché comunque non possono violare l’articolo 142 codice strada, che lo prevede”. Il Comune ha voluto proseguire e fare appello. Rigettato. L’ha proposto di nuovo e quindi il 13 luglio si discuterà la questione in Cassazione

Ultimo aggiornamento: 20:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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