Sportello auto aperto, oltre la multa è anche reato. Rischia grosso chi provoca pericolo o intralcio

Venerdì 31 Agosto 2018
Sportello auto aperto, oltre la multa è anche reato. Rischia grosso chi provoca pericolo o intralcio
ROMA - Un gesto frettoloso, spesso compiuto sovrappensiero, con il rischio di dimenticarsi degli altri utenti della strada e dei mezzi che procedono sulla carreggiata: parliamo della diffusa abitudine di aprire lo sportello del proprio o dell'altrui veicolo, ad esempio quello dell'auto, in maniera negligente. L'attenzione superficiale dedicata all'apertura della portiera è causa frequente di incidenti: chi spalanca lo sportello in modo repentino, senza assicurasi se stiano sopraggiungendo persone o altri mezzi, potrebbe colpire e far cadere persone in sella a biciclette, motocicli o ciclomotori, i pedoni in transito sul marciapiede, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose per evitare l'urto. Lo stesso avviene quando ci si dimentica lo sportello totalmente aperto.

Quando mancano le dovute accortezze capita frequentemente che altri veicoli in transito si trovino a impattare contro la portiera aperta. Laddove una simile evenienza si verifichi, di chi è la colpa? Secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it è bene chiarire che il Codice della Strada pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello. L'art. 157 C.d.S., infatti, stabilisce a chiare lettere il "divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada".

Lo stesso Codice della Strada precisa che chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 157 sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. La responsabilità per tutti i danni, stante il dettato del C.d.S. letto in combinato con l'art. 2054 c.c., deve ritenersi a carico conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera sia stata aperta all'improvviso o lasciata spalancata. Nel dettaglio, il proprietario del veicolo dovrà poi vedersela con la propria assicurazione: la polizza RC auto, infatti, non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma anche quelli che si verificano a seguito di operazioni propedeutiche, quali l'apertura dello sportello.

Una simile conclusione è avvalorata dal dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: nella sentenza n. 8620/2015, infatti, gli Ermellini hanno precisato che nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., correlato all'operatività della garanzia RCA, debba ricomprendersi "anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade".

Maggiormente controversa risulta l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in caso di danni conseguenti all'improvvisa apertura della portiera dell'autovettura a opera di un soggetto adulto trasportato: sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n. 8216/2002) ha chiarito che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza nei confronti del danneggiato un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.

Secondo gli Ermellini infatti, poiché il terzo trasportato a qualunque titolo beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto.

L'incauto trasportato (non solo il conducente), inoltre, risponde delle eventuali conseguenze penali determinate dall'aver improvvisamente e inavvertitamente spalancato lo sportello senza le necessarie precauzioni.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 41/2016, infatti, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nel caso di specie l'art. 157, comma 7, C.d.S.) risponderà delle ipotesi base dei reati di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.).

 
Ultimo aggiornamento: 2 Settembre, 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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