Coprifuoco, le linee guida del Viminale: vie e piazze anche a numero chiuso, stop dopo intese sindaci-prefetti

Martedì 20 Ottobre 2020
Coprifuoco, le regole del Viminale: vie e piazze anche a numero chiuso, stop dopo intese sindaci-prefetti

La chiusura di vie e piazze in funzione anti-Covid potrà essere decisa anche solo per determinati giorni della settimana e in alternativa si potrà anche ricorrere al "numero chiuso". Quanto ai controlli per il rispetto delle misure scelte saranno i questori a decidere sull'impiego delle forze dell'ordine ed è previsto il ricorso anche all'esercito quando questo sia già presente sul territorio nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. È quanto prevede la circolare inviata dal ministero dell'Interno ai Prefetti sul tema "coprifuoco". 

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La definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi di chiusura delle piazze e delle strade decisa dall'ultimo Dpcm, dovrà essere «oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Questori organizzeranno con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo», si legge nella circolare del Viminale.

L'attuazione di queste misure, si sottolinea inoltre, potrà «beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità».

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Chiusura vie e piazze anche solo in determinati giorni

La chiusura di piazze e vie da disporre per contrastare il contagio da Covid potrà tradursi in restrizioni che valgono «solo in determinati giorni della settimana», quelli «caratterizzati da un più intenso afflusso di persone», spiega la circolare. «In ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del Dpcm, il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi».

E ancora: dovrà essere attuata con ordinanze del sindaco la chiusura di strade o piazze per arginare la diffusione del Covid, ma occorrerà valutare con «le competenti strutture di prevenzione sanitari» gli spazi urbani a maggior rischio assembramento. E l'attuazione di questo intervento «richiederà poi la più ampia collaborazione tra sindaco e prefetto».

La circolare ricorda che già il Dpcm del 26 aprile del 2020 «ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale» . E che l'articolo.1, comma 9,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito,con modificazioni,dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) «ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Non solo: «tenuto conto che l'intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale»,in applicazione anche del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

I comuni dovranno informare con «adeguati mezzi comunicativi», sia le associazioni di categoria, sia la cittadinanza interessata, della chiusura di piazze e vie. La misura va «tempestivamente anticipata» visto che dovrà essere «consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso».

Bar, limiti di orario con "margine di sforamento"

Per evitare altri «comportamenti elusivi» sui limiti orari degli esercizi pubblici introdotti con il Dpcm del 13 ottobre del 2020 si è ora «opportunamente» stabilito «che l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo», sottolinea la Circolare del Viminale, ribadendo però che «resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di 'sforamento' dei suddetti limiti di orario». Il messaggio è che non sarà sanzionato chi sfora di poco questo limite, come già avviene a chi si allarga al massimo di una manciata di minuti. 

Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre, 08:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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