Vaccinati, guariti o con tampone negativo: come ottenere i certificati verdi per gli spostamenti in sicurezza

Vaccinati, guariti o con tampone negativo: tutte le regole

Domenica 2 Maggio 2021
Vaccinati, guariti o con tampone negativo: come ottenere i certificati verdi per gli spostamenti in sicurezza
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Tornare agli spostamenti in sicurezza grazie al vaccino anti Covid. Con il ritmo delle somministrazioni che diventa progressivamente più alto è possibile. Il governo sta introducendo un nuovo documento: la certificazione verde, molto simile a quella che sta già usando Israele, chiamata green pass (letteralmente: certificato verde), e che si mostra per poter accedere in alcuni ambienti e provare che si è stati vaccinati. In Italia il certificato verde attesterà non solo l'avvenuta vaccinazione (ecco perché lo chiamano anche passaporto vaccinale) ma anche altre condizioni. 

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Cos'è il certificato verde?

Le "certificazioni verdi Covid-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.

Le certificazioni verdi possono essere di tre tipi diversi a seconda di ciò che attestino:

- di aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (con una dose se si è vaccinati con il monodose Johnson, o se si è eseguito anche il richiamo in caso di altri tipi di vaccini)

- di essere guariti da Covid-19, con cessazione dell'isolamento

- di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

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Come si ottiene il certificato verde e quanto dura?

Le tre certificazioni verdi Covid-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista.

La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 (il 23 aprile 2021) possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde Covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

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E i green pass ottenuti all'estero?

Sono equivalenti a quelle italiane, ma devono rispettare tutti i criteri di validità riconosciuti dal nostro Ministero della salute. Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 08:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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