Ex Ilva, ArcelorMittal: «Il piano ambientale possibile solo se c'è lo scudo legale»

Mercoledì 18 Dicembre 2019 di Rosario Dimito
ArcelorMittal: «Il piano ambientale possibile solo se c'è lo scudo legale»

ROMA Restano aperti due punti nella definizione dell'accordo di massima fra ArcelorMittal, Francesco Caio e i commissari su 4-5 punti-guida del nuovo piano industriale di rilancio della ex Ilva (Am InvestCo) imperniato sul gruppo franco-indiano in maggioranza (51-60%) e i creditori (49-40%) in prededuzione (1,5 miliardi totali, compresi i fornitori) che dovrebbero convertire parte dei crediti (circa 500 milioni). Cdp che pure è un creditore in prededuzione per 330 milioni erogati nel finanziamento da 400 milioni di giugno 2015, ha fatto sapere di non voler partecipare all'operazione.

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Dei tre scenari che si aprono, il terzo, vale a dire la presa d'atto di una nuova rottura che rimetterebbe la palla al giudice di Milano chiamato ad esprimersi sul ricorso urgente dei commissari contro il recesso di ArcelorMittal, viene ritenuto molto improbabile. I primi due scenari sono invece, concreti. Il primo: protocollo di intesa sulle linee guida del nuovo piano industriale definito entro domani sera in modo tale che i legali (Cleary Gottlieb e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per Arcelor, BonelliErede per la procedura straordinaria) il giorno dopo, congiuntamente, chiedano al giudice un rinvio di un mese per stendere compiutamente ilnuovo progetto di sistema pubblico-privato. Secondo scenario: entro giovedì sera pur non raggiungendo un'intesa, le parti sono possibiliste di farlo entro il week end e, pertanto verrebbe chiesto al tribunale un rinvio a lunedì 23. Ma al di là del mancato accordo, c'è interesse ad attendere l'appello del tribunale del Riesame (30 dicembre) rispetto alla decisione del giudice penale di Taranto di spegnere Afo 2. I punti ancora aperti sui quali anche ieri c'è stata una lunga video conferenza riguardo le modalità di investimento da parte di Arcelor in Ami e la valutazione di quest'ultimo che è l'elemento più controverso.

LA PROTEZIONE
Ecco la memoria depositata nella tarda serata di lunedì scorso dai legali delle parti: sono un atto dovuto e non una prova di forza per litigare. Nel testo redatto dagli avvocati Giuseppe Scassellati e Ferdinando Emanuele (studio Cleary Gottlieb) per Arcelor, partendo dallo spegnimento di Afo2 imposto dal giudice, si legge: «E' evidente che nessun giudice - se non quello adito in sede di impugnazione dell'ordine impartito dall'Autorità giudiziaria che eventualmente lo revochi - può legittimamente ignorare questo ordine ed emettere provvedimenti civili che ne contraddicano il contenuto e che potrebbero creare insanabili contrasti tra organi giurisdizionali dello stesso Stato».

Nella memoria i consulenti di ArcelorMittal insistono per dimostrare che l'abolizione della protezione legale è un motivo più che valido per fare marcia indietro. «La legge abrogativa non ha soltanto comportato modifiche al piano ambientale, ma lo ha stravolto perché quest'ultimo era suscettibile di attuazione esclusivamente nella misura in cui (e a condizione che) esistesse la protezione legale». E sempre sullo scudo, i legali scrivono che «nel contratto esiste, nell'ambito dell'art 25, una disposizione così formulata: Le concedenti si impegnano a formulare, nei 15 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, una richiesta al Mise affinche il ministero stesso richieda all'avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica dell'articolo precedente, in ordine alla estensione temporale delle esenzioni previste».

er i consulenti del gruppo, «tale disposizione conferma che la questione della protezione legale una qualche rilevanza l'aveva per entrambe le parti e pertanto è quanto meno frettolosa l'affermazione che essa nulla c'entra con l'esercizio delle attività di impresa».

Una interpretazione fondata su quella buona fede cara a controparte «dovrebbe evitare il paradosso: e come tale paradossale era la scadenza del 30 giugno 2017 per un affittuario che tale non era, altresì paradossale è la tesi che vuole imporgli un termine con scadenza anteriore a quella prevista per l'integrale esecuzione del piano».

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