Green pass base, rafforzato e con booster: differenze, come ottenerli e dove servono. La guida

Domenica 23 Gennaio 2022 di Claudia Guasco
Green pass base, rafforzato e con booster: differenze, come ottenerli e quando servono. La guida

Dal 6 dicembre è in vigore il super green pass, la certificazione rafforzata rilasciata solo a coloro che sono o vaccinati contro il Covid o guariti, necessaria già in zona bianca per svolgere una serie di attività: da sedersi a un tavolo di ristorante al chiuso, ad assistere a uno spettacolo al cinema o a teatro e andare allo stadio.

Il precedente green pass base viene rilasciato solo a seguito di tampone ed è funzionale solo all’accesso ai servizi essenziali e ai luoghi di lavoro.

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Green pass base, rafforzato e con booster

Mentre non serve nessun tipo di green pass per i mezzi di trasporto pubblico non di linea o mezzi di trasporto privati, i negozi al di fuori di centri commerciali, uffici pubblici, scuole superiori, attività sportive all’aperto, cerimonie religiose o civili.

TIPOLOGIE

Distinto in base, rafforzato e booster, il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR code che ne attesta attestarne autenticità e validità. Entrata in vigore dal primo luglio 2021 sulla base del Regolamento europeo, è una misura di mitigazione della pandemia ed è stata adottata in tutti i paesi dell’Unione europea. La diversa tipologia di pass indica i vari utilizzi e i periodi di tempo di validità, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica. Ecco nel dettaglio le differenti modalità per ottenerli.

 

Green pass base: si intende la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si ottiene solo con la vaccinazione anti Covid o dopo la guarigione. Non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: è rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

GLI USI 

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni, per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, per i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar e chi è in possesso di un certificato di vaccinazione anti Covid rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Secondo la tabella ufficiale aggiornata al 18 gennaio (www.governo.it/sites/governo.it), la possibilità di usufruire delle varie attività cambia in base alla colorazione delle regioni, secondo la distinzione effettuata dalle ordinanze del ministro della Salute. Si trovano attualmente in zona bianca Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. La Valle d’Aosta è l’unica classificata come arancione, mentre il resto delle regioni viene considerato in zona gialla.

Ecco cosa si può fare e cosa no a seconda del tipo di certificazione posseduta.

Il base. Stando a quanto riportato sulla tabella, la certificazione base è necessaria per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, l’accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, ai centri che offrono servizi alla persona, l’accesso alle università e nei tribunali, colloqui con i detenuti, partecipazione alle prove in presenza per i concorsi pubblici. La fruizione di corsi di formazione in presenza e negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi con il green pass base sarà invece possibile solo nelle regioni bianche e gialle, mentre in caso di regione arancione tali attività saranno consentite a chi mostrerà la Certificazione rafforzata.

Il rafforzato. Dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022 a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato. Il pass rafforzato è necessario per accedere a mezzi di trasporto pubblico, impianti di risalita nei comprensori sciistici, consumazione al banco o al tavolo nei luoghi di ristorazione, attività sportive al chiuso, alloggio nelle strutture ricettive, eventi culturali e ricreativi, come spettacoli o musei, avvenimenti sportivi, centri benessere e termali, parchi divertimento, sale scommesse e casinò.

Il booster. Fino al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo. Esenzioni Non è invece richiesta la Certificazione verde Covid-19 ai bambini di età inferiore ai 12 anni, ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar e alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione antiCovid rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

I VIAGGI

Viaggi. Per quanto riguarda gli spostamenti nazionali e internazionali, sono in vigore misure che dipendono dal luogo di provenienza sia per i viaggiatori in possesso di green pass, sia per quelli sprovvisti di certificazione. In particolare, per la maggior parte delle regioni italiane e delle nazioni europee non sono in atto particolari restrizioni e gli spostamenti sono possibili anche per motivi personali, turismo e viaggio di piacere. In questo caso è sufficiente presentare copia cartacea o digitale del green pass base o certificazione equivalente. L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione. Chi è in possesso di certificazione verde può raggiungere qualunque regione italiana tramite mezzo pubblico o privato. Lo spostamento tra regioni con mezzo privato è consentito anche ai cittadini senza green pass, purché si tratti di zone gialle o bianche. Se non si possiede la certificazione si può accedere alle regioni arancioni solo per lavoro, necessità, salute o servizi non disponibili nel proprio comune.

LE NOVITA'

Dal 1° febbraio 2022, come previsto dal decreto legge del 5 gennaio 2022 scatterà l’obbligo di green pass base nei negozi, negli uffici pubblici, nelle banche e in posta. Per parrucchieri, estetisti e barbieri l’obbligo di certificazione verde base – e quindi sempre con la tripla ipotesi vaccinazione, guarigione o tampone negativo – è scattato il 20 gennaio scorso. Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 nelle seguenti attività:

1) alimentari e prima necessità. Ovvero commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. Ad esempio, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari. Escluso in ogni caso il consumo sul posto; il commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; il commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

2) attività legate alla sicurezza. È consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti. Ai cittadini l’accesso agli uffici giudiziari è concesso per la presentazione indifferibile di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di minori o non autosufficienti.

Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA