Nuovo codice appalti, taglio alla burocrazia: cantieri più veloci, digitalizzazione e meno pareri negativi

Domani l’ok del consiglio dei ministri al nuovo codice che velocizza i cantieri. Gli enti che dissentono devono proporre una soluzione per superare il problema

Lunedì 27 Marzo 2023 di Umberto Mancini
Nuovo codice degli appalti, meno burocraza e meno pareri negativi: come funzionerà

Via libera al nuovo Codice degli appalti che sarà approvato domani dal consiglio dei ministri. Si tratta di una riforma strutturale che fa parte degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr e che taglia la burocrazia e i tempi dei cantieri. I punti cardine sono tanti. Dalla spinta sulla digitalizzazione all’appalto integrato fino al “dissenso costruttivo” per chi si oppone ad un’opera, ma che deve indicare una soluzione alternativa. In sostanza non si potrà più dire no ad un ponte o ad uno svincolo senza un piano B. Una modalità per evitare il blocco o il rinvio delle opere all’infinito.
Un impianto - quello fortemente voluto dal governo e dal vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - che ha come obbiettivo porre al centro il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che «riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo». 

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I PUNTI


Nel testo si prevede l’obbligo di prevedere adeguamenti dei prezzi se i rincari dei materiali superano il 5% e torna in campo l’appalto integrato, prima vietato, che consente di attribuire con una sola gara il progetto e l’esecuzione dei lavori. Ok anche al cosiddetto subappalto a cascata, richiesto dall’Italia per evitare procedure di infrazione da parte della Ue.
La digitalizzazione diventa il perno per modernizzare il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo dell’appalto. Si definisce quindi un «ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale» i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (reso operativo dall’Autorità nazionale anti-corruzione) nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti che tutti i cittadini possono richiedere.
Spinta quindi alla programmazione per le opere considerate prioritarie. E questo grazie all’inserimento di un apposito elenco direttamente nel Documento di economia e finanza. Con la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale dedicato all’esame di tali progetti, un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del presidente del Consiglio dei ministri e, infine, la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico. 
La novità più rilevante è, come accennato, il dissenso costruttivo. In altre parole chi si opporrà ad una infrastruttura o solo ad un pezzo di una opera perché passa in un punto particolare del territorio o non risponde a delle specifiche norme, sarà tenuto a proporre una modalità per superare l’ostacolo. L’ente “dissenziente,” Comune, Regione, Sovrintendenza o altra autorità, sarà quindi ulteriormente responsabilizzato.
Si reintroduce poi la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Salgono a 140mila e 150mila euro i valori delle soglie degli appalti di servizi e forniture e di lavori che potranno essere affidati senza gara. Per i lavori sotto i 500 mila euro i Comuni potranno agire da soli, senza rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate. 
Viene confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo. Si reintroduce quindi la figura del general contractor. Con questi contratti, l’operatore economico «è tenuto - è scritto nella norma - a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo». Facilitata poi la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato.
Corsia preferenziale e massima flessibilità à per i cosiddetti “settori speciali”(acqua, energia, trasporti), in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori.

Va sottolineato che le norme introdotte saranno “autoconclusive”, cioè prive, come richiesto dal settore, di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Le stazioni appaltanti potranno decidere le dimensioni dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo.


LA FIRMA


Per scongiurare la cosiddetta “paura della firma”, nel nuovo Codice si stabilisce che, «ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti». Niente scuse quindi per rallentare le opere. Smussata poi la portata degli illeciti professionali che verrà circoscritta rispetto alla precedente formulazione.
Riordinate, infine, le competenze dell’Anac in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

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Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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