Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che riproduce gli articoli

Martedì 13 Aprile 2021 di Roberta Amoruso
Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che riproduce gli articoli

ROMA Agcom aveva ragione. La rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. È il principio espresso chiaramente dal Tar del Lazio in due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti da l'Eco della Stampa per contestare una doppia ordinanza dell'Agcom che sollecitava la società a rimuovere dal proprio servizio stampa le opere digitali di carattere editoriale con tanto di clausola di riproduzione riservata, nonché a interrompere la riproduzione degli articoli.


I giudici hanno quindi ritenuto infondati tutti i motivi sollevati dai ricorsi: dalla carenza assoluta di potere dell'Agcom sul tema alla preclusione del procedimento dell'Autorità in pendenza di un giudizio civile e di una sentenza passata in giudicato, e fino alla presunta disparità di trattamento nei confronti degli altri operatori di settore. Si sono dunque concentrati sul tema della violazione della legge sul diritto d'autore. «L'Agcom - si legge nelle sentenze - ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d'autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione». Applicando le normative ai casi specifici, per il Tar «emerge che la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima». Un'attività che non ha niente a che fare con «un'autonoma opera dell'ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui». Si tratta piuttosto di «un'attività svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità. Di qui, la conclusione: l'Agcom «ha correttamente posto alla base dell'ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d'autore».
Entrando nel merito, lo stesso Tar ha poi respinto «l'affermazione secondo la quale la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste» dalla legge sul diritto d'autore. E nemmeno la scadenza dei due giorni per la rimozione degli articoli imposta dall'Agcom, può essere considerata motivo di illegittimità della decisione.
Soddisfatti gli editori. «Esprimo grande apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio in materia di rassegne stampa che conferma, tra l'altro, la legittimità della Fieg ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d'autore», ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti. «Nel ribadire la legittimità del potere attribuito all'Agcom dal Regolamento a tutela del diritto d'autore online e la legittimazione ad agire della Fieg, il giudice amministrativo ha confermato la tesi per cui gli articoli sottoposti a riproduzione riservata non sono liberamente riproducibili senza il consenso dell'editore, titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, il quale può, pertanto, subordinarne l'utilizzo al pagamento di una licenza». La rassegna stampa fatta in questo modo è dunque illegittima. E la sentenza pubblicata, continua il presidente, «consolida il percorso di collaborazione avviato da editori e agenzie di media monitoring nell'ambito del Repertorio Promopress, al quale aderisce oggi oltre il 90% degli operatori del mercato delle rassegne stampa».

 

Ultimo aggiornamento: 08:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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