Figli adottati, primo sì alla legge
sul diritto a conoscere le proprie origini

Giovedì 18 Giugno 2015
Laura Boldrini
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Arriva la legge per riconoscere ai figli adottati, o comunque non riconosciuti alla nascita, il diritto di conoscere le proprie origini biologiche. Il primo via libera è arrivato alla Camera con il sì a un testo unificato di alcune proposte di legge. Anche per dare seguito a una sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina vigente, arriva la possibilità di chiedere alla madre se intenda revocare la volontà di anonimato, manifestata alla nascita del figlio. Il progetto passa ora al Senato.



L'art.1 della riforma estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, raggiunta la maggiore età, di chiedere al tribunale dei minorenni l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; disciplina la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.



In particolare l'accesso - che non legittima, tuttavia, azioni di stato nè da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria - è consentito:



- nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;



- nei confronti della madre deceduta.



Una nuova disposizione introdotta nella legge sull'adozione disciplina il procedimento di interpello della madre, volto a verificare il permanere della sua volontà di anonimato.



Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni biologiche: l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età; il figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia raggiunto la maggiore età, in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre; i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.



L'istanza di interpello può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale, con modalità che assicurino la massima riservatezza, e con l vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, si accerta della volontà o meno della madre di rimanere anonima.



Ove la madre confermi di volere mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.



Inoltre, è previsto anche che, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la madre che ha partorito in anonimato possa comunque confermare la propria volontà. Anche in questo caso, il tribunale per i minorenni, se richiesto, può autorizzare l'accesso alle sole informazioni sanitarie.



L'articolo 2 modifica il codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto, le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma (in particolare, quella che prevede la necessità del decorso di 100 anni per poter accedere alla documentazione contenente i dati identificativi della madre). Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.



L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:



degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;

della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;

della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;

della facoltà di interpello del figlio.



E' prevista in fine (articolo 4) una disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà al tribunale dei minorenni, con modalità che garantiscano la massima riservatezza. Qualora la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie. A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa.

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