Cannabis, per la Cassazione la vendita è un reato anche se “light”

Giovedì 11 Luglio 2019
Cannabis, per la Cassazione la vendita è un reato anche se “light”

«Non vale la legge sulla coltivazione per la commercializzazione di prodotti a base di cannabis sativa, in particolare foglie, infiorescenze, olio, resina, ma vige il testo delle droghe (Dpr 309/90)» e quindi vendere derivati della cannabis sativa è illegale. Lo spiega la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 30 maggio scorso sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa. Con sentenza depositata il 10 luglio 2019, le Sezioni Unite hanno affermato che è "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light.

LEGGI ANCHE...> Nuove droghe, è allarme: 730 sostanze psicoattive in Europa. Psichiatri: «Effetti devastanti»

Così la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il
nodo'sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti.

La Corte richiama in proposito la giurisprudenza «che da tempo ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione», come ad esempio nei casi di "coltivazione domestica" di cannabis per cui è stato sancito che «è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta», con principi ribaditi di recente anche dalla Consulta. «Ciò che occorre verificare - si spiega nella sentenza - non è la percentuale di principio attivo contenuta della sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre in concreto un effetto drogante». E' un reato «l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati della coltivazione della cannabis sativa "», ma il giudice che si trova ad esaminare tali situazioni deve «verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione». Lo scrivono ancora le sezioni unite penali della Cassazione, nella sentenza sulla cannabis light, spiegando che «si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA