Molinetto della Croda, la tragedia «Causata da un errore umano: sottovalutato il rischio e l'acqua che cresceva»

Mercoledì 27 Maggio 2020 di Denis Barea
Il molinetto della Croda a Refrontolo
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REFRONTOLO - È stata l'imprudenza delle vittime a causare la tragedia di Molinetto della Croda il 2 agosto del 2014. La Corte d'Appello di Venezia fa sue le argomentazioni del gip Angelo Mascolo nelle motivazioni sulla sentenza con cui, il 16 febbraio, ha confermato le assoluzioni per gli architetti Annalisa Romitelli (all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune), Leopoldo Saccon e il geologo Celeste Granziera, questi due ultimi i tecnici della Tepco, lo studio che si occupò della consulenza per la redazione tecnica del Pat, finiti a giudizio con l'accusa di disastro colposo.

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ALLA BASE DELLA TRAGEDIA
Travolti dalle acque del fiume Lierza, ingrossato da un piena improvvisa la notte del 2 agosto del 2014, furono Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. «L'errore umano alla base della tragedia - scrivono i giudici dell'Appello - è quello già indicato dal giudice di primo grado e risiede nella sottovalutazione del rischio da parte dei presenti alla festa, che hanno continuato a trascurare la progressiva crescita del livello dell'acqua fino al momento in cui si sono trovati intrappolati sulla pedana interna al capannone, bloccati nell'ultimo anelito di fuga dalla stessa paura e quindi travolti dal crollo del capannone. Una morte terribile, oramai inevitabile anche con il più tempestivo intervento emergenziale, ma causata da una macroscopica trascuratezza nel comprendere quanto stesse realmente accadendo». «Eppure - si legge nelle motivazioni - ve ne erano tutti gli elementi e tutte le condizioni: le immagini registrate in un arco temporale ragguardevole, consentono di percepire che l'altezza dell'acqua crebbe progressivamente ma in maniera non improvvisa: la prima ripresa mostra i commensali mangiare, scherzare e alzare i calici quando l'acqua arriva loro alle caviglie o poco sopra. Sotto questo aspetto, la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto del tutto abnorme la condotta delle persone offese che non si sono sottratte al rischio incombente, dando con ciò luogo a una causalità indipendente da sola idonea a causare il fatto lesivo, appare corretta».

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LA QUESTIONE TECNICA
I giudici entrano anche sulla questione del Pat: «Uno strumento complesso, che va analizzato e compreso in base ad una conoscenza tecnica consolidata, che non ammette letture semplificate, implicando una massa di informazioni che, lette in maniera coordinata, sono in grado di fornire il reale quadro della situazione del territorio interessato. Per tale ragione, non appare corretto affermare che il Pat fosse deficitario nell'evidenziare le aree soggette ad esondazione del Lierza, puntualmente previste dalla Valutazione Compatibilità Idraulica, parte integrante del Pat». «Tanto meno - concludono - si può sostenere che il Comune avrebbe potuto disporre lo sgombero in caso di pioggia da imporre agli organizzatori dell'evento un obbligo di vigilanza sulle condizioni atmosferiche, affidando alla polizia municipale il compito di verificarne l'osservanza, dato che non vi era, per la sera del fatto, alcun allarme meteo previsto solo per la giornata seguente. Infine, non è nemmeno argomentabile che, se fosse stato posto in grado di conoscere il reale rischio di inondazione del terreno, il·Comune avrebbe potuto porre dei cartelli di avviso generico sul rischio di inondazione».
 

Ultimo aggiornamento: 28 Maggio, 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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