Cassazione: no risarcimenti all'uomo per la paternità non vissuta dopo l'incontro "occasionale"

Martedì 12 Maggio 2020
Cassazione: no risarcimenti all'uomo per la paternità non vissuta dopo l'incontro "occasionale"
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Non può lamentare nessuna «lesione del diritto alla genitorialità», l'uomo che si è disinteressato «dell'evoluzione» di un fugace «rapporto sessuale» e poi, portato in causa dalla partner occasionale per il giudizio di paternità, nega «l'incontro intimo» - avvenuto nel 1967, al 'riparo' dalle prove genetiche - e attestato dai test sul dna solo recentemente, e passa pure al contrattacco chiedendo alla donna e al figlio ormai più che adulto, il risarcimento danni per non aver vissuto il legame della paternità lamentando di non essere stato informato della gravidanza.

A dirlo è la Cassazione. I supremi giudici premettono che nel caso di relazioni del tutto 'estemporanee' e non codificate da un legame sentimentale o da una convivenza, non esiste alcun obbligo per la donna di informare l'uomo della gravidanza in corso. Questa mancata informazione non è punita da nessuna legge anche se è un comportamento «non de jure» e proprio per questo può dar luogo al risarcimento dei danni morali. Ma non in favore di chi, come in questa vicenda avvenuta nell'Italia del 'boom', non si preoccupa delle 'conseguenze' delle sue azioni, sviluppatesi in un unico rendez-vous, e combatte con tanto di avvocati contro la dichiarazione giudiziale di paternità.

Così la Suprema Corte ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Venezia nel 2017 che ha ritenuto «inconfigurabile» il danno da perdita di chances di questo padre 'tardivo' che ha «ostinatamente» contestato la relazione con la donna dalla quale ha avuto, peraltro, il suo unico figlio.
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