La Cassazione: «Iva sulla Tia, la tassa rifiuti», Etra annuncia battaglia

Sabato 9 Maggio 2020
CASSAZIONE La Suprema Corte ha stabilito che la Tia (Tariffa di igiene ambientale) è assoggettata all'Iva

VENEZIA - La Cassazione ha stabilito che la Tia, tariffa di igiene ambientale, cioè la tassa sui rifiuti, è assoggetta all'Iva. E che quindi dovrà essere correttamente conteggiata in ogni bolletta. La sentenza, di pochi giorni fa, diventa una decisione importante e definitiva, perché traccia un percorso unitario e univoco dopo che diversi giudici, a vari livelli, si erano espressi contro le società pubbliche di raccolta rifiuti, ognuno secondo le proprie ragioni. Situazione questa verificatasi anche nell'Alta Padovana dove opera la multiutility Etra SpA.

Numerose le sentenze dei Giudici di pace che l'hanno vista soccombente, ma in alcuni casi anche vincere. Ora la decisione delle sezioni unite della Suprema Corte, che fa da precedente giurisprudenziale, ribalta tutto. La sentenza è stata emessa in merito ad una causa avviata da un utente di Veritas, società pubblica per la raccolta rifiuti di Venezia, per un contenzioso sull'Iva. Il giudice territoriale aveva dato ragione all'utente, Veritas ha ricorso portando il giudizio in Cassazione che ha dato torto all'utente obbligandolo tra l'altro a pagare le spese.

Non è stata una decisione semplice, la sentenza si articola in una trentina di pagine. Si è ripercorso il complesso iter legislativo che ha portato alla nascita della Tia1 e alla sua trasformazione in Tia2. Si tratta di una strada che ha spesso lasciato ampi margini di valutazione da parte dei giudici territoriali in merito all'interpretazione della natura tariffaria o tributaria della Tia2. Era una sentenza molto attesa proprio per fare chiarezza e ha confermato il presupposto più volte difeso da Etra nei contenziosi civili.

La sentenza ha assegnato natura di corrispettivo alla tariffa, parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. «Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad Iva - si legge - ciò non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento della Tia 2 come quello della Tia1, sia obbligatorio per legge». «Considerazioni di diritto piuttosto complesse che solo la sezione riunita della Corte di Cassazione poteva dirimere spiega Andrea Levorato, presidente di Etra . Come già ribadito, Etra ha dovuto porre in bolletta l'Iva anche su obbligo e richiesta dell'Agenzia delle Entrate. I giudici si sono di volta in volta appellati a principi corretti, ma opposti, per accogliere o respingere le istanze, proprio perché mancava un indirizzo preciso. Ora l'indirizzo preciso è arrivato, è importante in questa fase riconoscere la correttezza della ricostruzione fatta dalla Suprema Corte ed evitare di avviare nuove cause contro la società». E qui si apre un altro capitolo relativamente a coloro che la causa l'hanno fatta e vinta. «In difesa del pubblico interesse - conclude Levorato - saremo costretti a fare appello contro tutte le sentenze che hanno visto Etra ingiustamente soccombente rispetto ad un principio sempre sostenuto dalla società pubblica, e ora riconosciuto anche dalla Cassazione»

 

Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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