Coronavirus, bonus baby sitter: ecco come chiederlo. Domande dalla prossima settimana, vale ordine di arrivo

Martedì 24 Marzo 2020 di Roberta Amoruso
Coronavirus, come chiedere il bonus baby sitter: domanda dalla prossima settimana.Via anche ai congedi straordinari

Chi prima arriva meglio alloggia. Saranno accettate domande per il bonus baby sitter legate all'emergenza coronavirus che ha costretto le scuole alla chiusura soltanto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Lo spiega a chiare lettere l'ultima circolare dell'Inps. Le altre domande saranno messe in stand by e potranno essere accolte solo nel caso di stanziamento di ulteriori risorse. I primi bonus sono  pronti a partire. Questione di giorni. E già dalla prossima settimana potrebbe essere disponibile la domanda.

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Due precisazioni arrivano però dall'Inps. Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
Inoltre, l'Inps ricorda che «le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus). Attenzione, i bonus si possono usare anche per pagare la tata già assunta dalla famiglia alla quale, però, a fronte dell'emergenza coronavirus, vengono richieste più ore rispetto a quelle concordate al momento dell'assunzione.

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Ecco perché  Assindatcolf invita a «tenere una contabilità separata poiché con il bonus viene stabilito un importo orario di 10 euro, che può essere superiore alla retribuzione oraria concordata in busta paga. Nello specifico, con il bonus da 600 euro si potranno retribuire circa 13 ore a settimana in più rispetto all'orario standard (che sale a 23 ore nel caso di bonus da 1000 euro), considerando che l'importo è stato pensato per coprire il periodo di chiusura
delle scuole ad oggi stabilito (5 marzo/3 aprile)». Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il numero dei figli minori a carico anche se il valore complessivo nel bonus rimarrà
invariato.



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Come si richiede il bonus baby sitter previsto dal decreto “Cura Italia” insieme ai congedi parentali extra e ai permessi legge 104? Il bomus può essere di 600 euro per le famiglie con bambini fino a 1 anni, ma per chi lavora nella sanità o nelle forze armate l’assegno può arrivare fino a 1.000 euro.
Come si ottiene? Inoltrando domanda all’Inps e registrandosi sul sito dell’ente per attivare il libretto di famiglia sul quale sarà caricato il bonus.
Ecco il vademecum indicato dall’Inps:
 
Chi può fare la domanda per il bonus baby-sitter?
La domanda può essere presentata per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro o di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio.

In che modo fare la domanda? Attraverso il modulo  ufficiale che sarà nesso a disposizione a giorni, da prile, dall’Inps. A questo pu la richiesta potrà essere presentata:

- via Web - sul ito www.inps.it - sezione “Servizi online” >”Servizi per il cittadino” >autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” >“Bonus servizi di baby-sitting”
- attraverso CONTAC  CENTER INTEGRATO e cioè con il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
- infine attraverso i PATRONATI con i servizi offerti gratuitamente.

Come si fa ad attivare il libretto famiglia?
I beneficiari del bonus dovranno registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura. 

Diverse  invece le modalità per accedere ai congedi straordinari:

I CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che vanno dal 5 marzo al 3 aprile. Disposizioni che si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Chi sono i beneficiari? I genitori, lavoratori dipendenti pubblici, privati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, lavoratori autonomi iscritti alla gestione dell’inps. 

I possibili beneficiari?
1) Tra i lavoratori privati:
- i genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- i genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

Come fare domanda?
- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
-I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

2) Tra i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps
I beneficiari sono:
- i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
- i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
- non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come fare domanda?
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

3) Tra i lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps
I beneficiari sono:
- i genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

Come fare domanda?
- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

4) Per i lavoratori pubblici, invece, le indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Non devono, quindi, presentare domande all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
L’inps specifica in proposito due note importanti. I congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; oppure se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile invece cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); oppure nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Passiamo ai PERMESSI EX L. 104/92 COVID-1 per i quali è previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Chi sono i beneficiari? 
I lavoratori dipendenti Ppivati che assistono un familiare con handicap grave.
Come fare domanda?
- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Nel caso dei lavoratori dipendenti pubblici invece le modalità di fruizione dei permessi sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Non devono dunque presentare domande all’Inps, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

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Ultimo aggiornamento: 25 Marzo, 21:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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