Prescrizione, via le norme sul Csm: cosa resta del ddl giustizia

Giovedì 13 Febbraio 2020
Prescrizione, via le norme sul Csm: cosa resta del ddl giustizia

Via le norme sul Csm e quelle per eliminare le porte girevoli tra politica e magistratura. Salvo sorprese dell'ultima ora il ddl sulla giustizia che viene portato stasera al Consiglio dei ministri riguarderà solo il processo penale. E subirà perciò una cura dimagrante, con la riduzione alla metà dei 35 articoli iniziali che contenevano anche la riforma della prescrizione. Tra le ultime novità una norma che consente l'assunzione per il biennio 2020-2021 di 2000 unità di personale amministrativo per definire rapidamente i processi pendenti e avviare la digitalizzazione.

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STRETTA SU DURATA PROCEDIMENTI
Solo le indagini su mafia, terrorismo, stragi, omicidio e violenza sessuale potranno raggiungere il tetto di due anni. Dovranno invece fermarsi al massimo a un anno le inchieste sui reati bagatellari e a un anno e mezzo tutte le altre. Contingentati anche i tempi dei processi. Ma sulla durata di ciascun grado di giudizio (inizialmente indicata in un anno per il primo, due per l'appello e uno in Cassazione) e sulle conseguenze per i magistrati che non rispettano i tempi si starebbe ancora discutendo.

A PROCESSO SOLO CON PROVE SOLIDE
Viene introdotto l'obbligo per il pm di chiedere l'archiviazione se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono insufficienti, contraddittori o comunque non sono tali da far prevedere l'accoglimento dell'accusa in giudizio. E il giudice in questi casi non potrà mai disporre il dibattimento.

DISCOVERY SUGLI ATTI SE PM NON RISPETTA TEMPI
Se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari (che diventano 5 o 15 per i reati più gravi) il pm non avrà notificato l'avviso di conclusione delle indagini o richiesto l'archiviazione, dovrà depositare tutti gli atti e avvisare indagato e persona offesa della possibilità di visionarli e fare copia.

SANZIONI DISCIPLINARI PER PM INERTE PER DOLO O NEGLIGENZA
La violazione di queste norme, per dolo o negligenza inescusabile,costituirà un illecito disciplinare, così come l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale «entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa».

PRIORITÀ DELL'AZIONE PENALE
Saranno i procuratori a indicare a quali notizie di reato dare la precedenza nella trattazione secondo criteri predeterminati indicati nei loro progetti organizzativi, sentiti il Pg e il presidente del tribunale, e tenendo conto della specifica realtà territoriale e criminale e delle risorse a disposizione.
 

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