Vitalizi, la Cassazione boccia il ricorso sui tagli

Lunedì 8 Luglio 2019
Vitalizi, Di Maio: «La Cassazione boccia il ricorso sui tagli»
Svolta nel caso vitalizi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex deputato contro l'abolizione dei vitalizi. Per le Sezioni unite, sentenza n. 18265 di oggi, 'le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare e/o degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento'. Niente da fare dunque per l'ex onorevole prof. Paolo Armaroli che dopo aver proposto ricorso al «Consiglio di Giurisdizione della Camera dei deputati» per ottenere l'annullamento della deliberazione 12 luglio 2018, n. 14 dell'ufficio di Presidenza per effetto della quale ha subito, dal 1 gennaio 2019, una decurtazione del 44,41% dell'assegno vitalizio, aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Armaroli dunque chiedeva che venisse dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, amministrativo. Per la Suprema corte però 'la previsione dell'autodichia per le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare e/o degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari trova fondamento nella normativa «da qualificare come di diritto singolare» che si riferisce al Parlamento nazionale o ai Suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare di indipendenza e autonomia loro riconosciuta dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost'.

In sintesi, per la Cassazione, 'deve escludersi l'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per l'assorbente ragione che non si profila l'eventualità che l'organo di autodichia al quale il ricorrente si è rivolto possa non decidere la controversia e che quindi l'attività già svolta in quella sede dal ricorrente possa risultare inutile, in considerazione della natura della controversia stessa e delle deduzioni della Camera dei deputati convenutà.
Tuttavia, precisa il Collegio, non è esclusa la legittimazione degli organi di autodichia a sollevare questione di legittimità costituzionale, 'pertanto, nella specie - conclude la Corte -, le violazioni dei diritti fondamentali prospettate dal ricorrente ed eventuali dubbi di legittimità costituzionale possono essere evidenziati anche davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera del deputa'.

 
Ultimo aggiornamento: 9 Luglio, 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA