Imu, Tasi e conti correnti: così i sindaci potranno pignorare per i mancati versamenti

Venerdì 22 Novembre 2019 di Francesco Pacifico e Michele Di Branco
Imu, Tasi e conti correnti: così i sindaci potranno pignorare per i mancati versamenti
7
Giuseppe Conte parla di fake news.
Il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli getta acqua sul fuoco spiegando che le norme sui pignoramenti non sono cambiate. Italia Viva di Matteo Renzi promette modifiche. L’articolo 96 del decreto fiscale, in realtà, estende ai Comuni per la riscossione dei tributi di loro competenza, gli stessi strumenti oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la vecchia Equitalia. Il principale è l’accertamento direttamente esecutivo, che accelera di molto i tempi per il recupero delle somme.


Gli atti diventano
esecutivi, 60 giorni
per pagare il dovuto

Ai Comuni viene assegnato lo stesso potere oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la vecchia Equitalia, per recuperare i tributi nazionali non versati come l’Irpef, Gli atti di accertamento per Imu o Tasi, diventeranno immediatamente esecutivi. L’atto di accertamento, ossia la lettera con la quale il Comune contesta il mancato pagamento dell’imposta, conterrà anche un invito ad adempiere entro 60 giorni. Se il debito viene saldato entro quella data, la pratica viene chiusa. In caso contrario l’atto diventa immediatamente esecutivo, ossia il Comune potrà avviare tutte le procedure esecutive e cautelari senza il bisogno di dover attendere l’emissione di una cartella di pagamento. 

La tagliola scatta subito
oltre i 10 mila euro di debito

L’atto diventa immediatamente esecutivo, dunque con la possibilità di procedere ai pignoramenti, se il debito fiscale è superiore a 10 mila euro. Se l’importo è inferiore, il Comune dovrà inviare un sollecito di pagamento con la richiesta di versare il dovuto entro 30 giorni. Se il contribuente dimostra di essere in «oggettiva difficoltà», l’ente riscossore dovrà concedere una rateizzazione, ossia la possibilità di pagare in quattro tranche per somme tra 100 a 500 euro, da 5 a 12 quando il dovuto è compreso tra 500 e 3 mila euro, da 13 a 24 per cifre fino a 6 mila euro, da 25 a 36 fino a 20 mila euro e da 37 a 72 rate in caso di debiti superiori ai 20mila euro.

I ricorsi rischiano di essere
una corsa contro il tempo

Si può chiedere e ottenere la sospensione dell’atto esecutivo di accertamento? Il ricorso ovviamente è possibile, ma rischia di essere una corsa contro il tempo, perché sarà necessario ottenere una pronuncia di sospensiva contro l’accertamento esecutivo entro il termine dei 60 giorni oltre i quali possono scattare i pignoramenti. L’onere della prova che la somma richiesta non è dovuta, è in capo al ricorrente e per ottenere la sospensione bisognerà provare che il contribuente che ha presentato il ricorso rischi un danno grave ed irreparabile. L’istanza di sospensione deve essere esaminata entro 180 giorni, ma questo termine non sempre viene rispettato

Conto corrente,
stipendio, casa, 
i poteri del Comune

L’eventuale pignoramento può agire sullo stipendio, che può essere bloccato fino a 1/10 se il debito tributario rientra nel limite di 2.500 euro; 1/7 se è tra 2.500 e 5.000 euro e 1/5 per le cifre superiori a 5.000 euro. Nel caso della pensione, il pignoramento può avvenire solo su un quinto eccedente la soglia della pensione sociale. Il pignoramento delle somme sul conto corrente avviene soltanto se il debitore non possiede beni mobili o immobili da porre a garanzia dell’obbligazione tributaria. Se le somme presenti sul conto non sono sufficienti a corpire il debito, il conto corrente resta “vincolato”. Per quanto riguarda la casa, invece, non può essere pignorata se il debitore ha residenza anagrafica ed è l’unico bene immobile di sua proprietà- 
 
Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci