«Operaia lenta» ma non si può punire, il giudice dà torto all'Electrolux

Sabato 21 Settembre 2019
«Operaia lenta» ma non si può punire, il giudice dà torto all'Electrolux
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TREVISO -  La lentezza in catena di montaggio può essere un problema per la produzione ma, nel caso specifico, non è stata causata da ragioni che tali che possano giustificare una sanzione. Questo in sintesi emerge dalla sentenza con cui il giudice del Lavoro di Treviso ha rigettato un ricorso proposto dalla Elettrolux contro una operaia 50enne dello stabilimento di Susegana per accertare la legittimità di una sanzione, equivalente ad una multa pari ad 1 ora di lavoro, che le era stata inflitta nel marzo del 2018 in relazione alle sue mansioni alla catena pre montaggi linea 2 della fabbrica trevigiana.
L’ACCUSA
Subito c’era stata la reazione del sindacato che qualche giorno dopo aveva proclamato uno sciopero di un giorno che copriva tutti i turni dalle 6 del mattino alle 22, contestando il fatto che la catena in cui operava la lavoratrice quando è stata “multata” è la più dura. Diversa l’interpretazione della Elettrolux che nella lettera inviata alla dipendente dal responsabile dell’ufficio personale scriveva che “il 26 marzo 2018, dalle 15,30 circa, ella impiegata nella consueta postazione di assemblaggio sede comandi linea 2, ha omesso di effettuare alcune delle operazioni previste dal ciclo di lavoro, nonostante fosse stata più volte ragguagliata in merito dal suo responsabile”. La condotta dell’operaia, aveva aggiunto la Electrolux, “ha reso necessario il completamento delle fasi assegnatele da parte della collega a valle, con conseguente rallentamento e fermo della linea, con una perdita di produzione di 28 apparecchiature per un danno che l’impresa si riserva di quantificare”. Precisando che l’azienda si vedeva “costretta, in base alla legge 300 e al contratto di lavoro, a ribadire l’illiceità del comportamento e ad adottare nei suoi confronti la sanzione disciplinare della multa di un’ora di paga base e contingenza, oltre all’eventuale risarcimento dei danni”.
LA DIFESA
L’operaia ha sempre negato qualsiasi sua negligenza e davanti al giudice del lavoro trevigiano è arrivata assistita dagli avvocati Marta Barbara Gasperini e Alessandro Capuzzo del Foro di Padova e dall’avvocato Giacomo Summa del Foro di Roma; lo stesso collegio difensivo di Augustin Breda, il componente della RSU della Fiom Cgil reintegrato dal giudice del lavoro di Pordenone dopo che nel giugno 2017 la multinazionale lo aveva licenziato per presunta inosservanza delle misure previste dalla legge 104, in questo caso i permessi retribuiti per assistere una parente malata di cui l’esponente sindacale aveva usufruito. Alla richiesta di arbitrato da parte della dipendente, la Elettrolux aveva risposto proponendo una causa contro l’operaia. Secondo quanto si legge nel dispositivo della sentenza la questione non è la lentezza in sé, quanto le circostanze precise e specifiche che si sono verificate nella giornata in cui la 50enne è stata sanzionata. Per il giudice infatti la donna non doveva essere punita considerando “la complessità e quantità di operazioni che dovevano essere svolte” valutando le circostanze dello svolgimento delle mansioni “in quella postazione in quel momento”. L’operaia aveva peraltro fatto notare, nella memoria difensiva predisposta in vista dell’arbitrato, che vi sarebbero stati dei problemi legati ad una “disorganizzazione” che il giudice in effetti rileva quando, accogliendo le tesi difensive, scrive che “in quel momento il lavoro doveva essere svolto in coppia e quindi coordinandosi con il collega”. “Si doveva operare - è scritto ancora nella sentenza - su pezzi in movimento e quindi con tempi molto ridotti”.
 
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