Il figlio va a vivere con il padre ma lui deve continuare a versare l'assegno all'ex moglie

Lunedì 15 Luglio 2019 di Denis Barea
Il figlio va a vivere con il padre ma lui deve continuare a versare l'assegno all'ex moglie
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TREVISO - «Adesso mio figlio abita con me e io non devo più versare nulla per il suo mantenimento alla mia ex moglie». Questo ha pensato un padre divorziato di Treviso dopo che il ragazzino, che precedentemente aveva vissuto con la madre, era stato collocato da lui. Ma la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una innovativa sentenza depositata lo scorso 2 luglio destinata a creare giurisprudenza quanto a far discutere, gli ha dato torto. E così, malgrado ora mantenga direttamente il ragazzo è comunque tenuto a versare l'assegno alla ex e a saldare gli arretrati. La vicenda racconta la storia del matrimonio di una coppia di trevigiani finito nel gennaio del 2010 con un divorzio. Nei confronti dell'uomo il giudice civile aveva posto a carico un assegno di  mantenimento per il figlio, che era stato deciso vivesse con la madre. Successivamente però erano sorti dei problemi e il Tribunale dei Minori di Venezia, intervenuto per verificare la capacità genitoriale di entrambi, aveva affidato il giovane ai servizi sociali del Comune di residenza, che a loro volta lo avevano successivamente collocato dal padre. Papà che a quel punto, mantenendo direttamente il figlio, aveva smesso di versare l'assegno alla ex moglie. 
LA CAUSADopo qualche mese però la donna decide di fargli causa per violazione degli obblighi di mantenimento, chiedendo tutti gli arretrati. All'avvocato a cui si è rivolto l'uomo ha spiegato le sue ragioni. «Adesso che mio figlio sta con me, io non devo darle più nulla, giusto»? No, sbagliato. Tre gradi di giudizio, fino alla recentissima pronuncia della Suprema Corte, hanno infatti stabilito che il decreto del Tribunale dei Minori e il collocamento del figlio deciso dai servizi sociali non possono cambiare le statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio o separazione. Per liberarsi del peso di pagare l'assegno alla ex, anche se il ragazzo adesso abita con lui, il 50enne avrebbe dovuto invece agire a sua volta per chiedere al Tribunale la revisione delle condizioni di divorzio. 
IL CRITERIOTradotto: siccome non esiste un automatismo tra le decisioni di giudici diversi che prendano atto delle mutate condizioni di vita del minore, bisogna ricorrere ad un avvocato e pagare qualche migliaio di euro per intentare una causa che comunque si potrebbe anche perdere. «Perché - spiega l'avvocato matrimonialista trevigiana Gaudenzia Brunello, che ha seguito il caso - a chi venga collocato il minore è solo uno dei criteri per il quali viene stabilito l'assegno di mantenimento del figlio e chi lo debba versare». «La modifica del Tribunale dei Minori del solo regime di collocazione del figlio - si legge nella sentenza della Cassazione - non ha alcun effetto sulla precedente statuizione di un contributo economico per il mantenimento dei figli, suscettibile di essere cambiato solo con il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Di conseguenza, in mancanza di attivazione del ricorso, il genitore resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento». 
IL PERCORSOOra l'uomo, per non dover più versare nulla alla ex, dovrà tornare dall'avvocato, mettere mano al portafogli e in attesa dell'esito della causa, che potrebbe durare anche per anni, continuerà oltre che a mantenere direttamente il figlio a dover versare l'assegno alla madre del ragazzo. Sarà anche obbligato a saldare gli arretrati senza sgarrare di un euro: in caso contrario potrebbe finire a processo davanti a un giudice penale per il reato di violazione dell'obbligo al mantenimento. 
Denis Barea
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Ultimo aggiornamento: 16 Luglio, 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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