Rieti, rissa durante e dopo la partita:
squadre sconfitte a tavolino,
multe e squalifiche

Venerdì 24 Maggio 2019 di Matteo Di Mario
Rieti, rissa durante e dopo la partita: squadre sconfitte a tavolino, multe e squalifiche
RIETI - Grande tensione, nel pomeriggio di mercoledì, sul campo di Montelibretti durante il match di recupero dell'ultima giornata del campionato Under 19 provinciale tra Brictense e Equicola. Prima e dopo la partita si è verificata una rissa che ha coinvolto componenti di entrambe le squadre. Sul posto anche i carabinieri. Respinto il ricorso dell'Equicola e gara persa per entrambe, come sancito dal giudice sportivo che ha preso in esame il referto dell'arbitro Stefano Petrillo di Rieti.

I FATTI
«Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 33º minuto del secondo tempo, il calciatore M.F della società Brictense colpiva un avversario con un calcio all'altezza del petto. Alla notifica dell'espulsione da parte dell'arbitro, gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose e innescava un diverbio con gli avversari, creando in campo una rissa tra giocatori e tesserati di entrambe le panchine che, dapprima si insultavano solo verbalmente e, successivamente, si colpivano reciprocamente con calci e pugni; - in questo frangente il dirigente Barbonetti Nazzareno della società Equicola 2015 afferrava per il collo un giocatore avversario e aggrediva fisicamente alcuni compagni di questo; - dato il protrarsi della rissa, l'arbitro decretava la fine anticipata dell'incontro. Successivamente la rissa si spostava dapprima sotto gli spalti e poi negli spogliatoi, dove il giocatore L.R della società Equicola 2015 colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio, frantumandone in parte il vetro. Le ostilità ono terminate solo con l'arrivo dei carabinieri. In seguito il dirigente Barbonetti Nazzareno dell'Equicola 2015 e l'allenatore Silvi Fabio della Brictense si scambiavano reciprocamente insulti e minacce, mentre ritiravano i documenti, anche in presenza delle forze dell'ordine. Nello stilare il referto, l'arbitro precisa che, sebbene durante la rissa ci siano stati tesserati di entrambe le squadre colpiti anche violentemente, non ha rilevato nessun caso di danno fisico evidente, avendone conferma anche personalmente dai carabinieri presenti».

IL RECLAMO DELL'EQUICOLA
«La società Equicola 2015, a seguito di preannuncio, ha inoltrato reclamo in merito alla gara in oggetto. La reclamante precisa che, per tutta la durata dell'incontro, i propri giocatori sono stati oggetto di insulti e minacce, senza che il direttore di gara fosse mai intervenuto. Precisa inoltre che, al 30º del secondo tempo, un calciatore della società Brictense, a seguito dell'espulsione,reagiva lanciando piu' volte sputi in faccia ad un avversario, in quel frangente interveniva il portiere dell'Equicola che sollecitava il giocatore espulso a lasciare il terreno di gioco.Tutto ciò comportava un pestaggio nei confronti del portiere da parte di tre giocatori della società Brictense, senza l'intervento nè da parte dell'arbitro nè dei dirigenti. Successivamente l'arbitro fischiava la fine anticipata dell'incontro. La reclamante sostiene inoltre che, mentre rientravano nei spogliatoi propri tesserati erano oggetto di insulti ed erano costretti a tenere la porta del proprio spogliatoio bloccata, perche' veniva colpita da calci e pugni da tesserati della squadra avversaria. La società Equicola afferma inoltre che nel frattempo sono intervenuti i carabinieri allertati dai propri dirigenti, che hanno permesso loro di lasciare l'impianto sportivo senza problemi. In considerazione di quanto sopra, la società Equicola chiede la vittoria a tavolino a proprio favore una sanzione pesante nei confronti della società Brictense e una congrua squalifica nei confronti dei giocatori coinvolti nella rissa».

IL GIUDICE SPORTIVO
«Da quanto sopra esposto si evidenzia che dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prove ex art. 35 comma 1, 1.1.C.G.S. emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla societa' reclamante. Tutto ciò rilevato nel referto arbitrale, osservato che, per consolidata giurisprudenza sportiva, la rissa consiste nel coinvolgimento di tesserati di entrambe le squadre, alle quali va ascritta la responsabilità dell'irregolare conclusione dell'incontro».

LA DECISIONE
Visto l'Art. 17 comma 2 del C.G.S,
SI DECIDE: 
a) di respingere il reclamo avanzato dalla società Equicola 2015;
b) di infliggere ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3;
c) di comminare ad entrambe l'ammenda di euro 100,00;
d) di squalificare il giocatore M.F della società Brictense per quattro gare effettive;
e) di squalificare il giocatore L.R della società Equicola per due gare effettive;
f) di inibire il dirigente Barbonetti Nazzareno della società Equicola fino al 28 giugno 2019;
g) di squalificare l'allenatore Silvi Fabio della società Brictense fino al 07/06/2019;
h) si fa carico alla società Equicola di rimborsare i danni arrecati, se richiesti e documentati;
i) la tassa reclamo viene incamerata.
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