Il nonno muore in un incidente, risarcita la nipote non convivente

Venerdì 7 Dicembre 2018
foto di repertorio
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PIOMBINO DESE - Ai fini della risarcibilità quel che rileva è la perdita di un affetto, che non può essere subordinata alla mera convivenza o meno con la persona deceduta. E' una sentenza di primissimo piano, che riconosce lo stretto legame tra nonno e nipote, quella depositata nei mesi scorsi dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Treviso, dott.ssa Clarice Di Tullio.

I fatti. Otto anni fa, nell'ottobre 2010, lungo la Provinciale 102, a Vedelago, si consuma l'ennesima tragedia della strada: un sessantaduenne di Piombino Dese, in bicicletta, viene travolto da un autotreno condotto da un camionista di 58 anni di nazionalità tedesca e il tremendo impatto non gli lascia scampo. Viene aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dell'autotrasportatore e il Pm nomina un consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il perito conclude che la responsabilità grava per il 60 per cento sul ciclista, per aver attraversato improvvisamente la strada sulla corsia dove sopraggiungeva il mezzo pesante, ma per il 40 per cento anche sull'autista, per aver tenuto una velocità di molto superiore al limite dei 50 km/h: viaggiava a 78 km/h, laddove, se solo fosse andato a 57, avrebbe potuto frenare in tempo evitando l'urto. Sulla scorta di questa perizia, l'imputato chiede e ottiene di patteggiare e viene condannato a una pena di dieci mesi.

Nonostante questo punto fermo, però, l'UCI, Ufficio Centrale Italiano, che gestisce i sinistri in Italia per conto delle compagnie estere, nella fattispecie Allianz Versicherungs, non intende liquidare ai familiari della vittima un euro di più degli acconti versati a titolo risarcitorio in sede stragiudiziale e il cui calcolo si basa su un concorso di colpa del proprio assicurato stimato nella misura soltanto del 20 per cento. I congiunti della vittima, per ottenere giustizia,  si rivolgono a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro,  e dopo numerosi e inutili tentativi di trovare una soluzione extragiudiziale, parte la causa contro le due compagnie avanti al Tribunale di Treviso.

L'aspetto più interessante della sentenza del giudice riguarda la domanda di risarcimento presentata dalla giovane nipote della vittima, di cui Uci chiedeva il rigetto in quanto l'assenza di convivenza con il nonno avrebbe escluso la risarcibilità del danno. La dott.ssa Di Tullio non disconosce che la Cassazione, in una sentenza del 2012, afferma che “perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza”, e pur tuttavia, per citare la sua sentenza, “si ritiene che attribuire rilievo decisivo a una circostanza quale la convivenza comporti il rischio di mettere ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale, la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori solo perché ricorrano circostanze diverse dalla coabitazione che comunque consentano una concreta affettività del naturale vincolo nonno-nipote”. Considerato, che si trattava dell'unica nipote della vittima e che, peraltro, abitava a pochi km di distanza dal nonno, “circostanze, queste, che fanno agevolmente presumere l'intensità del legame affettivo esistente tra i due e della presenza del nonno nella quotidianità dell'unica nipote”, il giudice ha dunque stabilito una somma a titolo di risarcimento anche per la ragazza.


 
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