Il pony si può tenere in casa: Tar dà ragione a un anziano

Martedì 8 Maggio 2018
Il pony si può tenere in casa: Tar dà ragione a un anziano
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Non dovrà abbandonare la sua stalla nel centro storico di Carovigno (Brindisi), un piccolo pony adottato da un anziano del paese e che rischiava lo "sfratto" perché il regolamento di igiene del Comune vietava di detenere animali che non fossero da compagnia nel centro cittadino.
Il Tar di Lecce ha accolto il ricorso dell'anziano, annullando l'ordine di allontanamento dell'animale. Secondo i giudici amministrativi, infatti, la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
«sebbene non consenta di considerare il pony quale animale da compagnia, non lo esclude espressamente» e quindi ci sarebbero «gli estremi per una interpretazione estensiva del concetto». Il padrone, oltretutto, ha dimostrato che l'animale è tenuto in buone condizioni igieniche e che la compagnia dell'equino giova alla sua salute, come dimostrato dai certificati medici allegati al ricorso.

L'ordinanza emanata dal sindaco di Carovigno risale al 6 aprile 2016. Un anno prima, l’Asl aveva segnalato la presenza «di un equino nel centro abitato», in violazione del regolamento di igiene e sanità pubblica che «vieta di detenere, nel centro abitato, animali non da compagnia». All'anziano, ottantenne, era quindi stato intimato «l’allontanamento dell’equino dall’immobile, il suo ricovero in una stalla realizzata fuori dal centro abitato e la sua collocazione in idonea struttura in zona agricola». L'anziano aveva anche depositato al Comune la documentazione medica «volta a certificare il pregiudizio alla salute subito a causa dell’allontanamento coatto del pony».

Nel febbraio 2016, l'Asl aveva sottolineato che «non si possono sottovalutare i diritti dei terzi che comunque vanno fatti salvi, diritti che potrebbero essere lesi sia per la presenza di cattivi odori, sia per la produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali pertanto, se è vero che va tutelata la salute del proprietario, è anche vero che non si possono ignorare le condizioni di salute dei vicini»,

Per i giudici, però, «deve essere adeguatamente soppesata, nel caso specifico, ed in una prospettiva di salvaguardia dei diritti dei vicini del ricorrente, la relazione che certifica le buone condizioni igieniche di detenzione del pony, e la sua funzione di animale da compagnia per il ricorrente, il quale si è premurato di produrre certificati che attestano il giovamento per la salute che il medesimo ritrae dalla compagnia dell’animale».
Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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