Per le sorprese riservate al correntista dell'home banking risponde la banca (o le Poste) se il soggetto dimostra di non aver autorizzato alcun bonifico e di non aver rivelato a terzi le proprie credenziali on line. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 9158/18. La Corte ha ricordato come in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate con mezzi elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni all'effettiva volontà del cliente, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi (la cosiddetta frode informatica), non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. In pratica tocca all'istituto di credito provare la negligenza del titolare del conto, ad esempio un incauto invio di password.
Ultimo aggiornamento: 14:14
© RIPRODUZIONE RISERVATA Hai scelto di non accettare i cookie
La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una informazione aggiornata ed autorevole.
In ogni momento puoi modificare le tue scelte tramite il link "preferenze cookie".