Divorzio, la battaglia degli assegni: alla Camera la nuova legge

Lunedì 13 Novembre 2017 di Valeria Arnaldi
Divorzio, la battaglia degli assegni: alla Camera la nuova legge
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No all’«indebito arricchimento» ma no anche allo «svilimento dell’istituto del matrimonio» e della storia di coppia e famiglia. È la Presidente della Commissione Giustizia alla Camera Donatella Ferranti, prima firmataria del testo, a spiegare significato e filosofia della proposta di legge sull’assegno divorzile, attualmente all’esame della Commissione. Obiettivo, stabilire criteri chiari ed efficaci per permettere al Tribunale di valutare se, quando e di quanto l’assegno debba essere concesso all’ex coniuge. Soprattutto, tutelare chi, nella coppia, dopo l’esaurimento del matrimonio, è economicamente più debole, in parte “dimenticato” dalle nuove interpretazioni giurisprudenziali. E, ovviamente, farlo in fretta: il Pd chiede l’approvazione veloce in sede legislativa per concludere l’iter prima della fine della legislatura.

LA FINALITÀ
Punto essenziale da chiarire è la finalità stessa dell’assegno, che nel testo si sottolinea «destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi». Disparità dunque, non solo necessità. Una risposta alla sentenza con cui la Cassazione, il 10 maggio scorso, come ricordato nel contenuto della proposta, ha affermato che «l’assegno divorzile può essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica, che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». Adeguandosi all’interpretazione, il Tribunale di Milano, il 22 maggio, ha affermato addirittura che «l’assegno può essere chiesto dall’ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio, ossia dall’ex coniuge che versa in condizione di povertà». Il rapporto matrimoniale concluso non sarebbe un parametro rilevante. E senza “peso” economico, sarebbe pure il contributo dato dal coniuge alla famiglia. Poco dopo, però, il primo giugno, il Tribunale di Udine ha rifiutato lo stato di povertà come presupposto necessario, riaffermando il principio del «tenore di vita matrimoniale». La proposta nasce proprio con l’intento di ristabilire equilibrio nella materia.

I CRITERI
I criteri introdotti sono individuati in modo che «non siano punitivi nei confronti del coniuge tenuto all’assegno - afferma Donatella Ferranti - e al contempo non penalizzino il coniuge più debole che, spesso per scelta comune, ha dedicato energie di lavoro e prospettive professionali all’ambito familiare». Sono così indicati come dati che devono essere presi in considerazione dal giudice «le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili» e la durata del vincolo. E ancora, «il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio» personale e comune. «Non diciamo che si debba garantire il precedente tenore di vita - specifica Ferranti - ma che debba essere valutato il sacrificio compiuto da una persona, magari, come spesso accade, in termini di carriera, che ha consentito all’altro di portare avanti la sua».

I PARAMETRI
Tra i parametri, «il reddito di entrambi, l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dall’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali». Insomma, ciò che si cerca di fare è ricostruire il quadro familiare in maniera più articolata, riconoscendo il contributo di entrambi i coniugi alla vita comune. Sulla base di queste informazioni il tribunale sarebbe quindi chiamato a esprimersi in materia di assegno. Sia sulla sua entità, sia sulla sua durata. Nel testo è, infatti, inserita la possibilità di prevedere un sostegno temporaneo «nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili».
 
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 08:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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