Se la prima casa è inagibile, ok a nuove agevolazioni sull'acquisto di un'altra

Martedì 1 Agosto 2017 di R.Ec.
Se la prima casa è inagibile, ok a nuove agevolazioni sull'acquisto di un'altra
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L'abitazione principale è  inagibile? E' possibile acquistarne un'altra usufruendo nuovamente dei benefici fiscali «prima casa». A dare il via libera è la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107/E, pubblicata oggi in seguito all'interpello presentato da un contribuente che ha avuto la casa  inagibile dopo il forte sisma dello scorso anno che ha colpito il centro Italia. Si tratta di un chiarimento molto importante.

Come è noto, infatti, le agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale ( imposta di registro al 2% anziché al 9% se si compra da un privato, Iva la 4% anzichè al 10% se si compra da unì'impresa) non spettano se nello stesso comune si è proprietari di altro immobile e non si ha intenzione di venderlo entro un anno dal nuovo acquisto. Se però - ha chiaruito adesso l'Agenzia delle Entrate -  l'immobile già posseduto è stato dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, allora i benefici fiscali possono essere replicati. 

In particolare, la risoluzione 107/E pubblicata oggi risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni «prima casa», aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell'agosto e nell'ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all'Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio «prima casa». 

E l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione «prima casa» per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest'ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell'interpello, l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative.

L'oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall'ordinanza dell'autorità competente che ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni
prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l'acquisto dell'abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di 'prima casà per godere dell'agevolazione.
Ultimo aggiornamento: 2 Agosto, 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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