Superbonus 110%, come funziona: ok anche a familiari e conviventi

Sabato 8 Agosto 2020 di Francesco Bisozzi
Superbonus 110%, ecco i requisiti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Via libera al suberbonus al 110% anche per familiari e conviventi del proprietario dell'abitazione oggetto di interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Agevolabili pure i costi sostenuti per perizie e progettazione degli interventi. È arrivata la circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, riguardanti la maxi-detrazione.

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L’articolo 119 del decreto Rilancio nell’incrementare al 110% l'aliquota del bonus individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, nonché gli adempimenti richiesti. L'articolo 121, invece, regola il meccanismo di fruizione della detrazione, introducendo la possibilità di optare per lo sconto in fattura o in alternativa per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il modello di comunicazione per richiedere lo sconto in fattura è stato appena approvato e potrà essere inviato a partire dal mese prossimo Era stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ad annunciare lo scorso 22 luglio, nel corso di un'audizione in Parlamento, che sarebbe stata fatta chiarezza su questi aspetti.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il superbonus abbraccia le spese sostenute per interventi chiamati “trainanti” (di efficientamento termico o antisismici) effettuati su parti comuni di edifici e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari o unifamiliari. A questo proposito l'Agenzia delle Entrate sottolinea che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere (impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento) di proprietà esclusiva. Escluse ville e abitazioni signorili. Tra i beneficiari del superbonus: condomìni, persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), Istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e organizzazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche. 
 


La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa però che possono accedere al superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione: «Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese». Ha diritto alla detrazione pure il futuro acquirente dell'immobile a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. L’incentivo vale per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. L'agevolazione non spetta invece ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, «come le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato». Capitolo sconto in fattura: l'apposito modello di comunicazione (appena approvato) per fruire dello sconto o della cessione può essere inviato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente per via telematica. La comunicazione deve partire dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Infine qualora congiuntamente ai cosiddetti interventi trainanti vengano eseguiti ulteriori specifici interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio o alla riduzione della vulnerabilità sismica (gli interventi trainati) anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110%. Per esempio, spiega l'Agenzia delle Entrate, il superbonus viene concesso per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Rientrano poi nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (dalle perizie ai sopralluoghi, fino alle attività ispezione). Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati: se due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengono spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50 mila euro, e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite è pari a 30 mila euro, avranno diritto a una detrazione pari al 110 per cento calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80 mila euro.

Ultimo aggiornamento: 10 Agosto, 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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