Superbonus 90, bonus mobili e facciate: ecco quali interventi conviene fare nel 2023 (e quali no)

Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 13:44

Superbonus 90, come cambia nel 2023

Il Superbonus cambia. Nel 2023 quello che era nato come incentivo del 110%, diventa nel nuovo anno al 90% per i soggetti beneficiari. Per i condomini lo sgravio scende al 90% a meno che, come ha stabilito il governo negli ultimi giorni del 2022 con un emendamento alla legge di Bilancio, l'assemblea non abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas non sia stata presentata entro il 31 dicembre, o abbia deliberato dal 19 al 24 novembre 2022 ma presentando la Cilas entro il 25 novembre. Per le case unifamiliari (le cosiddette villette) nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, varrà ancora il 110% fino al 31 marzo 2023. Per quanto riguarda i progetti di Superbonus in corso, le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 restano al 110%. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari che ancora hanno accesso al superbonus 110% sono quelli di cui all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio:

lettere a) e d-bis) - condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, Onlus, associazioni di promozione sociale e di volontariato;

lettera b) - persone fisiche proprietarie di singoli edifici unifamiliari ma con il vincolo che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% del lavoro complessivo (per questi soggetti il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023);

lettere c) e d) - Iacp e cooperative a proprietà indivisa, che potranno utilizzare il superbonus 110% fino al 30 giugno 2023 o, se entro questa data è stato completato il 60% dell’intervento, fino al 31 dicembre 2023;

nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;

per i soggetti di cui alla lettera d-bis) in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis, il superbonus 110% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025.

Una importante eccezione per l’utilizzo del superbonus al 110% riguarda i soggetti di cui alla lettera a) e d-bis). Il Decreto Aiuti quater prevede, infatti, che la riduzione dell’aliquota al 90% non si applicherà:

agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

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