Truffa Superbonus, banca può congelare il 110%: sì al sequestro dei crediti ceduti

Il sequestro infatti intende colpire, puntualizza la sentenza, il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore

Sabato 5 Novembre 2022
Superbonus 110%: in caso di truffa nessuna deroga al sequestro

Per chi è stato vittima di truffa con il supebonus 110% c'è una nuova misura a disposizione. Perché scatta il sequestro preventivo a carico della banca, che pure è parte offesa del reato. I crediti d'imposta utilizzati, secondo i pm in modo fraudolento, e poi ceduti vengono infatti bloccati nel cassetto fiscale dell'intermediario finanziario che li ha comprati. E ciò perché il sequestro disposto dal giudice è quello impeditivo: serve cioè a evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati. È escluso, peraltro, che dopo la cessione da parte del beneficiario il credito sorga in capo al cessionario a titolo originario, depurato da ogni vizio. È quanto emerge dalla sentenza 40867/22, pubblicata il 28 ottobre dalla terza sezione penale della Cassazione.

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La finalità del sequestro

Il sequestro preventivo, in questo caso, non è finalizzato alla confisca. Implica, dunque, l'esistenza di collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il presunto autore.

Il provvedimento ben può colpire anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la libera disponibilità può costituire un pericolo nei termini indicati dall'articolo 321, comma primo, Cpp. E non c'è dubbio che i crediti d'imposta sequestrati costituiscano "cosa pertinente” al reato.

 

Regola e deroga

Gli “ermellini” citano pure l'audizione tenuta dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini alla commissione Bilancio del Senato il 10 febbraio scorso: "In caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto 'cose pertinenti al reato', tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente”. E il fatto che nel decreto legge 34/2020 manchi una disciplina espressa in senso contrario esclude ogni deroga ai principi generali, con particolare riguardo all'ipotesi di sequestro impeditivo. Sussiste, quindi, il periculum in mora, cioè il pericolo connesso alla possibilità che siano utilizzati i crediti sorti da un fatto illecito.

Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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