Superbonus, non serve visto di conformità con 730 precompilato. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

La circolare del direttore Ernesto Maria Ruffini

Lunedì 29 Novembre 2021
Superbonus, non serve visto di conformità con 730 precompilato. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Superbonus, il visto di conformità, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). È quanto chiarisce l'Agenzia nella circolare in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia emanata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto antifrodi. 

L'estensione dell'obbligo di visto di conformità, con pochissime eccezioni, precisa l'Agenzia, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del dl: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Superbonus, che cosa cambia

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese. Inoltre, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia. 

Ultimo aggiornamento: 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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