Superbonus, il visto di conformità, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). È quanto chiarisce l'Agenzia nella circolare in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia emanata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto antifrodi.
L'estensione dell'obbligo di visto di conformità, con pochissime eccezioni, precisa l'Agenzia, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del dl: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
Superbonus, che cosa cambia
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.