Superbonus, crediti sbloccati: pubblicata la circolare che delinea i casi di dolo e colpa grave

Pubblicata la circolare che delinea i casi di dolo e colpa grave ai fini della responsabilità solidale

Giovedì 6 Ottobre 2022 di Giusy Franzese
Superbonus, crediti sbloccati: pubblicata la circolare che delinea i casi di dolo e colpa grave

La consapevolezza che il credito è inesistente o la mancata diligenza nell’acquisizione dei documenti indispensabili come l’asseverazione dei lavori e i visti di conformità sulle spese sostenute, o anche l’incoerenza e la palese contradditorietà tra i documenti presentati: eccoli i casi principali di dolo o colpa grave che inchiodano l’intermediario che acquista il credito a una responsabilità solidale nel caso venissero accertate truffe e quindi, di conseguenza, lo “liberano” quando queste circostanze invece non esistono e si limitano a “colpa lieve”. Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la tanto attesa circolare che scioglie i residui dubbi sulla cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti-bis.

A partire dalle novità sulla cancellazione della responsabilità solidale delle banche o gli altri intermediari che acquistano il credito se manca il dolo o la colpa grave. Senza questi chiarimenti infatti le banche hanno continuato ad accettare le cessioni del credito con estrema cautela, di fatto non sbloccando il mercato. 

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In 39 pagine la circolare spiega adesso, con tanto di esempi, cosa si intende per dolo e colpa grave e quali possono essere gli alert che dovrebbero insospettire l’istituto di credito rispetto ad eventuali truffe. Nell’ultima parte della circolare sono indicati anche i passi da seguire per correggere gli errori nelle comunicazioni sulla piattaforma del fisco dedicata. 

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TRUFFE E NEGLIGENZE

Alcuni chiarimenti in realtà sono lapalissiani: c’è dolo «quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito», oppure «qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto». La responsabilità solidale resta anche nei casi di colpa grave, ovvero «quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili». A questo proposito l’Agenzia delle Entrate fa una precisazione interessante: «La colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta». Tanto per capirci: la norma che concede le agevolazioni prevede che i lavori devono essere asseverati da un tecnico e che le spese devono avere il visto di conformità di un professionista che ne accerti la congruenza in base ai tariffari regionali o nazionali. Ebbene, se il cessionario acquista il credito “dimenticando” di farsi consegnare questi due documenti essenziali, siamo di fronte ad un errore macroscopico che configura la colpa grave. Stesso discorso vale se i documenti acquisiti presentano «palese contradditorietà», ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati. La circolare definisce anche i casi in cui sussiste il concorso in violazione.

 

I CAMPANELLI DI ALLARME

Ci sono poi dei campanelli di allarme che la banca o l’ente che acquista il credito dovrebbe far scattare prima di dare l’ok alla pratica. Sono i cosiddetti “indici di diligenza” messi a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tra questi ci sono anche quelli riferiti alla situazione patrimoniale e reddituale di chi cede il credito, oppure l’importo dei lavori rispetto al valore dell’immobile. La circolare cita come esempio il caso di un soggetto sostanzialmente nullatenente (ad esempio, privo di titolarità di diritti reali su immobili) e privo di reddito: potrebbe essere l’indicatore che qualcosa non va soprattutto quando il bonus fiscale copre solo una parte dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda l’indice della «sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare», la circolare precisa che vale nel caso di «lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa». La circolare comunque precisa: questi indici non costituiscono «ex se motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza», ma rappresentano «solo un alert finalizzato a sollecitare una verifica più approfondita».

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 10:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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