Superbonus, più controlli su chi non rispetta criteri: i chiarimenti

Venerdì 7 Ottobre 2022
Superbonus, più controlli su chi non rispetta criteri: i chiarimenti
(Teleborsa) - Il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve.

Si tratta di dolo, quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, e di colpa grave, quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia eseguito in assenza di documentazione richiesta. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una circolare sulle modifiche al Superbonus del dl Aiuti bis.

Nella circolare sono descritte alcune ipotesi "esemplificative e non esaustive" in cui sussistono il dolo e la colpa grave. Il dolo ricorre "quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente".

La colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)".
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