Superbonus 90, bonus mobili e facciate: ecco quali interventi conviene fare nel 2023 (e quali no)

Il punto sugli incentivi per la casa ancora disponibili nel nuovo anno

Lunedì 9 Gennaio 2023 di Marta Giusti
Superbonus 90, bonus mobili e facciate: ecco cosa conviene nel 2023 (e cosa no) e come sono cambiati

Dal Superbonus al bonus mobili: anno nuovo, vecchi incentivi. Ma non tutti sono stati confermati e quelli rimasti hanno subito modifiche significative. Il Superbonus ad esempio scende al 90%: per i condomini resta al 110% solo per chi ha presentato la Cila entro il 31 dicembre e con delibera assembleare entro il 18 novembre.

Resta il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici green con un tetto di 8mila euro. 

 

Superbonus 90, come cambia nel 2023

Il Superbonus cambia. Nel 2023 quello che era nato come incentivo del 110%, diventa nel nuovo anno al 90% per i soggetti beneficiari. Per i condomini lo sgravio scende al 90% a meno che, come ha stabilito il governo negli ultimi giorni del 2022 con un emendamento alla legge di Bilancio, l'assemblea non abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas non sia stata presentata entro il 31 dicembre, o abbia deliberato dal 19 al 24 novembre 2022 ma presentando la Cilas entro il 25 novembre. Per le case unifamiliari (le cosiddette villette) nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, varrà ancora il 110% fino al 31 marzo 2023. Per quanto riguarda i progetti di Superbonus in corso, le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 restano al 110%. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari che ancora hanno accesso al superbonus 110% sono quelli di cui all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio:

lettere a) e d-bis) - condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, Onlus, associazioni di promozione sociale e di volontariato;

lettera b) - persone fisiche proprietarie di singoli edifici unifamiliari ma con il vincolo che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% del lavoro complessivo (per questi soggetti il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023);

lettere c) e d) - Iacp e cooperative a proprietà indivisa, che potranno utilizzare il superbonus 110% fino al 30 giugno 2023 o, se entro questa data è stato completato il 60% dell’intervento, fino al 31 dicembre 2023;

nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;

per i soggetti di cui alla lettera d-bis) in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis, il superbonus 110% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025.

Una importante eccezione per l’utilizzo del superbonus al 110% riguarda i soggetti di cui alla lettera a) e d-bis). Il Decreto Aiuti quater prevede, infatti, che la riduzione dell’aliquota al 90% non si applicherà:

agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Bonus mobili

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria. 

La detrazione - che quest’anno va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro - per il 2023 con le nuove norme inserite nella manovra diventa 8.000 (altrimenti sarebbe scesa a 5.000). Nel 2024 diventerà 5.000 euro. Sulla cifra spesa spetta una detrazione del 50% e l’importo va distribuito in dieci rate annuali uguali  da inserire nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Quali mobili

Possono usufruire dell’agevolazione mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Rientrano nella soglia di importo massimo anche le spese di trasporto e montaggio. 

L’Agenzia delle Entrate ha realizzato una guida informativa in cui sono elencati i mobili (che devono essere nuovi) che rientrano nel bonus: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici (anche questi nuovi) sono elencati: forni di classe energetica non inferiore alla classe A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla E, la cvlasse energetica di riferimento diventa la F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Bonus facciate

Con il 2023 è invece arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Il bonus facciate è l’agevolazione fiscale che consente a inquilini e proprietari di immobili, che siano persone fisiche o imprese, di usufruire di una detrazione sulle spese effettuate per il rifacimento della facciata esterna. Il bonus era pari al 90% per i lavori del 2020 e 2021, e del 60% per il 2022. 

 
 

Barriere architettoniche

La scadenza per l’agevolazione al 75% della spesa sostenuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche in questo caso era fissata al 31 dicembre 2022. Dal primo gennaio 2023 la percentuale è scesa al 50%. Tra i lavori agevolati ci sono gli ascensori e i montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 13:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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