Superbonus 110, cessione del credito: chi può averla anche nel 2023. Domanda e condizioni

Venerdì 24 Marzo 2023 di Mario Landi
Superbonus 110, cessione del credito: ecco le condizioni per averla anche nel 2023

Il Superbonus 110% tra modifiche e novità vede cambiare il suo calendario (e non solo). C'è il tema della cessione del credito e degli sconti in fattura, quest'ultimo bloccato dalle modifiche al decreto dello scorso 16 febbraio. Nei prossimi giorni però sono previste le novità definitive: il 29 marzo arriva in Aula il decreto sulla cessione dei crediti: l'ipotesi della maggioranza è che venga proposta una nuova tabella di marcia in base alla quale si terranno le votazioni degli emendamenti riguardanti le parti del provvedimento sulle quali è stata raggiunta un'intesa e che sono stati oggetto di riformulazioni del governo.

Nel frattempo si lavorerà a un accordo sul nodo dei 19 miliardi di crediti incagliati che verrebbe votato lunedì 27.

Le banche sbloccano 19 miliardi

La prima a partire sarebbe stata Bpm. Ma tutte le altre big sono pronte a seguire a stretto giro. Le banche stanno ritornando a comprare i crediti del Superbonus in modo da “scongelare” i 19 miliardi di euro di fatture che sono rimaste incastrate nei cassetti fiscali delle imprese. La moral suasion del governo avrebbe insomma funzionato. Per settimane il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, dati alla mano, che gli istituti bancari avessero ancora spazio nei loro bilanci per comprare i crediti. Uno spazio quantificato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini in 7,2 miliardi per le banche e in oltre 10 per le assicurazioni. Il Tesoro ha accolto con «soddisfazione» le risposte positive dei maggiori istituti finanziari, giudicando «costruttiva» la collaborazione avviata da diverse settimane. Le banche, ovviamente, hanno avuto rassicurazioni anche sul fatto che entro lunedì arriveranno delle modifiche al decreto in grado di salvaguardare i loro bilanci e che permetteranno di risolvere definitivamente il problema dei crediti incagliati in modo da far ripartire i cantieri. 

Le modifiche

Dal novembre 2022 ad oggi, il Superbonus è cambiato diverse volte, specie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di alcune misure che hanno rimodulato l'aliquota fiscale dal 110% al 90% e bloccato le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Quindi ora quali sono i provvedimenti normativi tra i quali ci si muove?

- ll decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;

- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

- Il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), in attesa di conversione in legge. 

Il Superbonus 110% nel 2023

Per continuare ad usufuire del Superbonus con aliquota del 110% anche per le spese del 2023, bisogna considerare il decreto Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023. Il primo provvedimento (art. 9, comma 1, lettera a), numero 1) ha modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio rimodulando l'utilizzo del superbonus con le seguenti aliquote:

- 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023;
- 70% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024;
- 65% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Le eccezioni sono definite all'art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023. La rimodulazione prevista dal Decreto Aiuti-quater non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la Cilas;

- agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022 (attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea), a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la Cilas;

- agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 (attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea), a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la Cilas;

- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Rimodulazione ed eccezioni riguardano i soggetti beneficiari indicati al primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero:

condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

dagli enti del terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

In questi casi, il Superbonus 110% potrà essere utilizzato anche sulle spese sostenute nel 2023. 

Le condizioni

Le eccezioni per mantenere il 110% riguardano tre condizioni, che non coinvolgono la data di inizio dei lavori. E sono la data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (sui cui contenuti è calato un silenzio assordate che andrebbe riempito da qualche chiarimento dell'Agenzia delle Entrate); la data di presentazione della Cilas; la data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Cessione del credito nel 2023

La cessione del credito nel 2023 è possibile per gli interventi di Superbonus per i quali entro il 16 febbraio: 

- se il beneficiario non è un condominio (o assimilato tale), risulti presentata la CILAS;

- se il beneficiario è un condominio, deve essere adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risultare presentata la Cilas;

- se si tratta di un interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Anche in questo caso, al pari dell'utilizzo dell'aliquota del 110%, restano necessarie tre condizioni: la data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
la data di presentazione della Cilas; la data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Ultimo aggiornamento: 19:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci