Statali, Tfr: un pasticcio legislativo ha eliminato gli sgravi sulla liquidazione

Lunedì 8 Marzo 2021 di Luca Cifoni
Statali, Tfr: un pasticcio legislativo ha eliminato gli sgravi sulla liquidazione

Un piccolo pasticcio legislativo che rischia di penalizzare migliaia di dipendenti pubblici che hanno lasciato il servizio da poco o lo lasceranno prossimamente. Il problema riguarda la loro liquidazione. Se la percepiscono in forma di trattamento di fine rapporto, quella usata anche nel mondo del lavoro privato, non hanno diritto alla parziale detassazione riconosciuta a fronte del ritardo con cui la somma viene effettivamente erogata.

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Il problema

La vicenda, già segnalata dal Messaggero, nasce con il decreto legge di inizio 2019 che ha istituito sia Quota 100, in materia di pensioni, sia il reddito di cittadinanza.

In quello stesso provvedimento veniva affrontato un problema molto sentito dai dipendenti pubblici, costretti da una norma varata nel 2010 - in piena emergenza finanziaria - ad attendere fino a due anni e oltre prima di poter percepire la propria liquidazione in caso di pensionamento anticipato. Un ritardo che si ripropone amplificato per i lavoratori che scelgono Quota 100, perché il diritto alla buonuscita si perfeziona solo all'età di uscita normale, quindi sostanzialmente i 67 anni della vecchiaia: dunque può succedere di aspettare fino a 5 anni. Per tamponare il conseguente disagio, senza gravare troppo sui conti pubblici, l'allora governo giallo-verde aveva ideato un meccanismo di anticipo bancario della somma. Meccanismo che dopo una gestazione molto travagliata durata due anni ha visto la luce recentemente e funziona tuttora solo in parte, perché appena quattro istituti bancari, non tra i più grandi, hanno finora scelto di aderire alla convenzione.

Le prestazioni

In ogni caso la norma prevedeva anche una forma di detassazione, destinata a compensare i dipendenti degli interessi sul prestito bancario che, per quanto contenuti, restano a loro carico. Concretamente si tratta di un abbattimento, crescente e proporzionato al ritardo dell'erogazione, dell'aliquota Irpef applicata sulla somma percepita. Va ricordato però che i dipendenti pubblici ricevono la liquidazione in forme diverse: la vecchia buonuscita e indennità simili rientrano nel cosiddetto Trattamento di fine servizio (Tfs) mentre coloro che sono stati assunti dal 2001 in poi oppure che hanno scelto di aderire alla previdenza complementare percepiscono il Trattamento di fine rapporto (Tfr) sul modello di quello riconosciuto ai privati. Le due prestazioni funzionano in modo diverso; tuttavia il provvedimento di due anni fa parlava di indennità di fine servizio comunque denominata sia nell'articolo in cui posticipava nel tempo l'erogazione, sia in quello immediatamente successivo in cui prevedeva il meccanismo fiscale compensativo.

Il sindacato Unsa-Confsal si è però accorto che l'Inps applica la detassazione solo all'indennità di buonuscita per i dipendenti del comparto Stato, all'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e sanità e all'indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici: tutte forme di Tfs. Per il Tfr invece non c'è nessun vantaggio. All'origine di questa disparità un richiamo contenuto nella stessa legge, che ha condizionato l'interpretazione dell'istituto previdenziale (concordata come di consueto con i ministeri del Lavoro e dell'Economia): l'articolo sulla tassazione infatti, pur parlando di indennità di fine servizio comunque denominata rinvia ad una norma del Testo unico sulle imposte dirette che invece è riferita solo alle indennità equipollenti al Tfr e non al Tfr stesso. Che quindi resta escluso. Per un'interpretazione allargata servirebbe con tutta probabilità una correzione legislativa.
 

Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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