Sconto in fattura per una ristrutturazione a “costo zero”: tutti i vantaggi. Ecco come ottenerlo

Giovedì 4 Marzo 2021 di Roberta Amoruso
Lavori in corso di ristrutturazione

È già partita la stagione delle grandi ristrutturazioni primaverili, nonostante la pandemia. E c’è da approfittarne visto che Legge di Bilancio ha prorogato almeno di un altro anno tutti i bonus casa finora in campo. Meglio capire subito, però, fino a che punto arriva il vantaggio del superbonus 110%, tra detrazioni, sconto in fattura e cessione del credito. Buone notizie, intanto, per chi il lavori gli ha già fatti. C’è infatti più tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.

Il termine di scadenza per procedere con la trasmissione è slittata dal 16 al 31 marzo 2021. Ma vediamo nel dettaglio, quali sono i lavori ammessi nel Superbonus e come chiedere lo sconto in fattura, per evitare anche l'anticipo.

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I LAVORI AMMESSI NEL SUPERBONUS

Va ricordato innanzitutto che grazie allo strumento del superbonus al 110% introdotto dal Decreto Rilancio, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Nel dettaglio, la detrazione in questione è prevista per le spese sostenute da chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Purché i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni. 1) Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Per esempio, nel caso di una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori. 2) Invece, per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Questo vuol dire che nel caso di una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione si recuperano in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi. 3) Per gli interventi fatto da singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. 4) Infine, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece, se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023». Attenzione, le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura.

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LE SPESE "TRAINATE"

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. In prima fila, come detto, gli Interventi di isolamento termico, poi gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Tra i lavori cosiddetti “trainati”, cioè eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli indicati ci sono altri lavori di riqualificazione energetica, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici con limiti di spesa che variano, installazione di impianti fotovoltaici, interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

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SCONTO O CESSIONE?

Ebbene, in tutti questi casi, invece di chiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante (in questo caso, però, si dovrà anticipare la spesa). Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato. Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione. Per accedere alla cessione del credito va richiesto ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati. La documentazione da presentare è corposa  e la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. C'è tempo fino al 31 marzo del 2021 per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui hai usufruito nel 2020.

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ZERO ANTICIPO

Con lo sconto in fattura, il contribuente usufruisce del credito d'imposta attraverso una decurtazione dell'importo della fattura da pagare, quindi uno sconto. Può arrivare fino al 100% dell'ammontare da corrispondere, per cui il 10% di maggiorazione sulla parte scontata spetta al fornitore. Quest'ultimo recupererà il contributo anticipato sottoforma di cre3dito d'imposta per un importo pari alla detrazione. Per esempio, se una persona sostiene una spesa di 30.000 euro, per la quale è prevista una detrazione di 33.000 euro (110%), a fronte di uno sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito di 3.000 euro. Ma sarà il contribuente  a doversi fare carico delle prime consulenze, dello studio di fattibilità e del progetto che va pagato quasi sempre a parte (da detrarre in cinque anni, a meno che a sua volta il professionista non accetti la cessione del credito o lo sconto in fattura.

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PER ALCUNI SOLO LA CESSIONE

Va ricordato che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus: 1)interventi di ristrutturazione edilizia; 2)riqualificazione energetica; 3) interventi antisismici; 4)rifacimento delle facciate; 5) installazione di impianti fotovoltaici; 6)installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici Questo vuol dire che anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate. L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

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Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio, 06:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA