Partono oggi le domande per il reddito di emergenza previsto nel Dl Sostegni e si avrà tempo fino al 30 aprile per richiedere sul sito dell’Inps tre mensilità per un importo massimo di 2.400 euro.
#RedditoDiEmergenza: da oggi e fino al 30 aprile è possibile fare domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
— Ministero Lavoro (@MinLavoro) April 7, 2021
L’importo dell’aiuto può arrivare a 2.400 euro, con l’obiettivo di sostenere le persone più in difficoltà
🔎 https://t.co/iIwUy3Zq3A@INPS_it @AndreaOrlandosp pic.twitter.com/WKxBwzZ6WS
Requisiti
Il governo ha voluto confermare il Rem con qualche cambio sui requisiti di accesso. Per essere considerati in condizione di difficoltà economica bisognerà rientrare nei seguenti parametri: Isee non superiore a 15 mila euro, obbligo di residenza in Italia e un valore del reddito familiare, riferito al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso.
A ciò si aggiunge anche il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 2020 inferiore a 10 mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro. Il massimale aumenta di altri 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile grave o non autosufficiente. L’assegno è riconosciuto anche a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi e la Dis Coll. In questo caso l’Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non deve superare i 30 mila euro. L’importo sarà fisso: 400 euro mensili per marzo, aprile e maggio 2021.
Compatibilità
Per il diritto al Rem è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare al 23 marzo 2021:
-di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021, che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
-di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
-alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Incompatibilità
Esistono anche delle incompatibilità, introdotte dal governo per l’accesso al Rem. Il reddito è infatti incompatibile con le indennità Covid-19, le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, esclusi l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile, i redditi da lavoro dipendente se la retribuzione lorda complessiva è superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo e con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Bisogna ricordare che la corresponsione del Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione del Reddito o della pensione di cittadinanza.
Come fare domanda
Per avere le mensilità del Reddito di emergenza si potrà fare domanda all’Inps, solo per via telematica, tra il 7 e il 30 aprile 2021. Per accedere al sito bisogna usare il pin, lo spid o la carta di identità elettronica. Oppure ci si può affidare ai patronati. Alla presentazione della domanda si dovrà allegare una Dichiarazione Sostitutiva Unica dove verificare il valore dell’Isee e la composizione del nucleo familiare.