Proroga rottamazione cartelle: ancora due mesi di tempo, ecco la nuova scadenza

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Venerdì 21 Aprile 2023
Cartelle esattoriali, rottamazione quater: arriva la proroga di due mesi, ecco la nuova scadenza

Cartelle esattoriali. Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura «Rottamazione-quater» delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota. Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Cartelle esattoriali, le novità

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione - fa sapere il Mef - stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Le modalità

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente, gli basterà cliccare dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Multe stradali e sanzioni amministrative

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

Non rientrano nella rottamazione i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione e i recuperi degli aiuti di Stato. 

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile, 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA