Pensioni anticipate. Chi usufruisce di Quota 100 o 102, o qualsiasi anticipata flessibile non può tornare a lavorare, pena la perdita dell'assegno emesso dall'Inps. Insomma, non può produrre un altro reddito. Se ciò avviene, l'istituo previdenziale è tenuto a sospendere l'erogazione della pensione e anche a recuperare eventuali mensilità dell'assegno ricevute "indebitamente". È l'Inps a spiegare il perché.
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Pensioni anticipate e incumulabilità con altri redditi da lavoro
E' la normativa vigente a stabiliere alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.
L’Inps, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Quando si può produrre altro reddito
I pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
Fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, l'assegno dell'anticipata non è dunque cumulabile con altri redditi da lavoro.
Le eccezioni
La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5mila euro di compensi lordi annui. L'Inps ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Cosa succede
In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps è dunque tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.