Il legislatore può «raffreddare» la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 234 depositata oggi, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo.
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La Corte - spiega un comunicato dell'ufficio stampa di Palazzo della Consulta - ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del «raffreddamento» triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà.
La Corte ha ritenuto tuttavia irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio. La sentenza è stata scritta dal giudice costituzionale Stefano Petitti.