Pensione reversibilità, si allarga la platea dei beneficiari: a quanto ammonta l'assegno (e a chi spetta)

Martedì 12 Aprile 2022
Pensione di reversibilità, si allarga la platea: a chi spetta e quanto è l'assegno

Pensione di reversibilità, si allarga la platea dei beneficiari.

In base a una recente sentenza della Corte costituzionale, pubblicata all'inizio del mese di aprile, anche i nipoti maggiorenni e orfani a carico dei nonni hanno diritto all'assegno.

CHE COS'E'

La pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato ai familiari superstiti. E' un trattamento riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione della persona deceduta. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

 A CHI SPETTA

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti: il coniuge o l’unito civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui la persona deceduta abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale. 

L'assegno spetta anche: ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa; ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età; ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

A QUANTO AMMONTA L'ASSEGNO

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: coniuge solo 60%; coniuge e un figlio 80%; coniuge e due o più figli 100%. Sono previste riduzioni in base al reddito del superstite.

QUANDO UN SUPERSTITE E' CONSIDERATO A CARICO

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite: contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'istituto.

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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