Pensione anticipata, fare domanda ora è più semplice. Le nuove istruzioni per il 2024, i requisiti e i calcoli

Semplificate le modalità di presentazione dell'istanza. La legge di bilancio 2024 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni

Martedì 12 Marzo 2024
Pensione anticipata, fare domanda ora è più semplice. Le nuove istruzioni per il 2024, i requisiti e come accedere

Fare domanda per la pensione anticipata sarà più facile.

Merito dell'Inps, che ha semplificato le modalità di presentazione dell'istanza. Sono tre adesso le nuove vie d'accesso, comunicate in una circolare pubblicata lunedì 11 marzo. 

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > in Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > cliccare su “Accedi all’area tematica”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione anticipata”;

- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;

- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni

La legge di bilancio 2024 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. 

La pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, il trattamento decorre dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il diritto decorre dopo nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

I requisiti

L’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023, prevede l’estensione per l’anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, definita "pensione anticipata flessibile".

Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra di cui al successivo paragrafo 5.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile”.

Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, paragrafo 1.1, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

I calcoli

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell’anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

La decorrenza

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

-    sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

-    nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Ultimo aggiornamento: 10:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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