Nonni, ecco il bonus baby-sitter: requisiti (non devono essere conviventi), regole e scadenze

Lunedì 29 Giugno 2020 di Jacopo Orsini
Nonni, ecco il bonus baby-sitter: requisiti (non devono essere conviventi), regole e scadenze

Anche nonni e parenti potranno incassare il bonus baby sitter stanziato dal governo per aiutare i genitori durante l’emergenza coronavirus. A chiarirlo, anche se implicitamente, è l’Inps in una circolare diffusa nei giorni scorsi. Per sfruttare il contributo di 1.200 euro destinato alle famiglie con bambini fino a 12 anni (se disabili il limite non si applica) c’è tempo fino al prossimo 31 luglio. L’assegno può essere utilizzato per pagare una baby sitter o anche la retta di un asilo nido o di un centro estivo. L’aiuto, raddoppiato dai 600 euro iniziali con il decreto Rilancio, è aumentato a 2 mila euro per medici, infermieri e lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegati per far fronte all’emergenza Covid-19.

Qualcuno si era chiesto se il bonus potesse essere usato per pagare i parenti. Una situazione un po’ al limite, anche se c’è chi in questa fase di emergenza sanitaria ha preferito non far entrare in casa i collaboratori domestici per evitare rischi di contagio. L’Inps, a cui spetta erogare il contributo, nella circolare numero 73 del 17 giugno scorso ha quindi deciso di fissare le regole.

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«Su conforme parere ministeriale - afferma l’istituto di previdenza - si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato o divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari - prosegue la circolare - sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus». Via libera quindi al pagamento di nonni, zii e parenti purché non vivano nello stesso nucleo familiare.

Ci sono comunque altri paletti da rispettare per poter usufruire del bonus. Prima di tutto è necessario utilizzare il Libretto famiglia, uno strumento dell’Inps che serve per compensare prestazioni occasionali come lavori domestici e assistenza domiciliare ai bambini e agli anziani. Il libretto è nominativo e composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, che servono per compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il genitore che vuole beneficare del contributo e la baby sitter devono quindi registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell’Inps. Per accedere al sito dell’ente di previdenza sono necessarie le credenziali dell’Inps o Spid (il sistema pubblico di identità digitale) o la Carta d’identità elettronica. 
 



L’istituto nella circolare ricorda poi che il bonus non può essere goduto se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore e anche se percepisce altri sostegni al reddito come la Naspi. Inoltre, considerato che durante l’emergenza lo smart working è diventato una modalità ordinaria per molte aziende, i bonus si possono richiedere anche se il genitore lavora da casa. Ok al bonus anche se il padre o la madre sono in maternità, congedo parentale o ferie.

Nella circolare l’Inps ha chiarito inoltre la compatibilità del bonus con il congedo istituito sempre durante l’emergenza. Chi ha già usufruito di 15 giorni di permesso dal lavoro per accudire i figli può chiedere metà bonus (600 euro invece di 1.200). Chi invece ha già richiesto più di 15 giorni non ha diritto ai soldi e può solo utilizzare il periodo di congedo rimanente. Per i genitori che invece non hanno ancora utilizzato nessuna delle due misure si potrà ancora chiedere il bonus per tutto l’importo a disposizione.

Per quanto riguarda infine l’utilizzo del contributo per pagare un centro estivo, basterà l’attestazione dell’iscrizione per ricevere un bonifico diretto sul conto corrente. Il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione che attesti la frequenza di un centro che offre servizi integrativi per l’infanzia (come per esempio, una fattura o una ricevuta di pagamento o di iscrizione). Vanno indicati i periodi in cui sono state fatte le attività dal bambino (non oltre la data del 31 luglio) con un minimo di una settimana e l’importo della spesa. 
 

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno, 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA